LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

     PREMESSO:

·         che l'I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, è istituita e disciplinata dal titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riguardo alla   potestà regolamentare offerta agli enti in materia;

 

 

·         che il decreto del Ministro dell'Interno, 19 dicembre 2003,   differisce al 31/03/2004, il termine di cui all'art. 151, comma uno, del T.U.E.L. 267/2000, per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;

 

·         che la determinazione delle aliquote in materia di Tributi rientra fra le competenze della Giunta Comunale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

RICHIAMATI:

·         il proprio atto di G.M. n. 18 del 22.03.2003, esecutivo, con il quale sono state deliberate le aliquote I.C.I. per l'anno 2003;

 

·         l'atto di C.C. n. 126 del 09.12.2002, con il quale è stato approvato il regolamento I.C.I. per la disciplina di alcune delle fattispecie previste dall'art. 59 del citato D.Lgs. 446/97, in vigore dal 1/1/2003, dove si è inteso disciplinare fra l'altro, quali i locali sono da considerarsi pertinenze dell'abitazione principale e la concessione  di abitazioni in uso gratuito;

  

RITENUTO dal 1 gennaio 2004 applicare le aliquote e detrazioni di cui al dispositivo, dando atto che rispetto al 2003  è stata adeguata   l'aliquota  da applicare alle aree edificabili  dal 5,3 al 6 per mille;

 

VALUTATI tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente, nei riguardi dei contribuenti ed in relazione al gettito dell'imposta, determinanti per la conservazione dell'equilibrio di bilancio;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO lo statuto comunale;

 

CON votazione unanime resa legalmente;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1) di approvare per l'anno 2004 le seguenti aliquote e detrazioni:

 

ALIQUOTE

5,3  per mille,  ordinaria  per tutti gli immobili;

 

4,5 per mille,  agevolata per:

·         abitazione principale e sue pertinenze entro il limite  massimo di n. 1 locale ad uso cantina/soffitta cat. C/2 e n. 1 box auto (cat. C/6 e C/7), anche se distintamente iscritte in catasto utilizzate in funzione dell'abitazione principale dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento, purché situate nel raggio di 200 metri dalla stessa;

 

·         abitazioni e pertinenze entro i limiti di cui sopra, concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parenti in linea retta, collaterale, affini entro il secondo grado;

 

·         abitazioni e pertinenze entro i limiti di cui sopra, utilizzate scambievolmente in uso gratuito fra coniugi, a condizione che vi sia assunta la residenza, e salvo il potere di verifica dell'ente.

 

6 per mille, maggiorata  per:

·          aree edificabili,

 

·         alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che non rientrino nelle casistiche di cui sopra;

 

DETRAZIONI

103,29 Euro per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,  del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione;

 

206,00 Euro anziché  103,29 per i seguenti casi:

 

a) soggetti passivi ultrasessantacinquenni con nucleo  familiare composto da  una o due persone, a condizione  che lo stesso nucleo come individuato ai  fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze, con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 10.000,00 Euro,

 

b) soggetti passivi di qualsiasi età  appartenenti a nucleo familiare con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 7.000,00 Euro, a condizione che che lo stesso nucleo come individuato ai  fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze,

 

c) soggetti passivi che hanno all'interno del proprio nucleo familiare soggetti  portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, con permanente ed assoluta non autosufficienza certificata dai competenti uffici del servizio sanitario, a condizione che gli stessi non siano tenuti in strutture pubbliche e private,  che  lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, abbia un valore non superiore a  10.000,00 Euro.

 

Il beneficio della maggiore detrazione viene concesso su istanza del contribuente, contenente dichiarazione della sussistenza delle condizioni che ne danno diritto, con allegata dichiarazione unica ISEE., da presentarsi entro la scadenza della seconda rata ICI.

 

Che  la detrazione per l'abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, affini ecc.

 

Si  rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) da presentarsi dal proprietario od usufruttuario,  entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta, intendendosi tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate:

·         la concessione in uso gratuito, il grado di parentela, affinità o status coniugale,

·         i  dati catastali identificativi delle pertinenze e la distanza entro i 200 metri dall'abitazione principale,

 

2) di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.