LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTO il D.P.R. 20.03.1967, n.223 con cui è stato approvato il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

 

CONSIDERATO che presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale;

 

VISTO l'art.6 del D.P.R. 20.3.1967, n.223;

 

VISTE le istruzioni contenute nel paragrafo 79 della circolare 2600/L del 1.02.1986 che testualmente recita: “Il Sindaco, come Ufficiale del Governo, e la Giunta Municipale, per la specifica competenza assegnatele in materia dall'art.6, sesto comma,del D.P.R.20.3.1967, n.223, sono tenuti a vigilare sull'impianto e sulla regolare tenuta dello schedario elettorale, assicurandosi innanzitutto che siano osservate le prescrizioni circa la più idonea sistemazione dei mobili nei locali dell'Ufficio Elettorale e per la designazione del consegnatario dello schedario stesso e del suo sostituto, nonché dell'eventuale personale da adibirsi alle operazioni inerenti alla sua tenuta. Dovranno assicurarsi, inoltre, che tutte le operazioni illustrate nella presente circolare vengano eseguite con la massima precisione e con il rispetto delle modalità e dei termini stabilir per ciascuna di esse. La citata disposizione di legge prescrive che tali verifiche possono essere effettuate ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio e cioè prima dell'inizio di ciascuna revisione semestrale”;

 

TUTTO ciò premesso e considerato;

 

CON VOTAZIONE unanime espressa nelle forme di legge,

 

 

DELIBERA

 

 

-          di stabilire che il Sindaco e la Giunta, ai sensi dell'art.6 comma 6 del DPR 20.3.1967, n.223 e della relativa circolare esplicativa, procederà alla verifica della regolare tenuta dello schedario elettorale, quando lo ritenga opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio e cioè prima dell'inizio di ciascuna revisione semestrale.