LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTA la legge 447/95 e la L.R.T. 89/98 che prevedono l'obbligo da parte di tutti i Comuni di predisporre un piano di zonizzazione acustica del territorio;

 

VISTO il decreto ARPAT n. 277 del 11.04.2003 con cui è stato approvato i bando per l'assegnazione di contributi finanziari da assegnare ai Comuni della Regione Toscana per la realizzazione di classificazioni acustiche del territorio;

 

CONSIDERATO che il nostro Comune rientra nella graduatoria relativa a tale bando, approvata con decreto ARPAT n. 648 del 26.09.2003;

 

RICHIAMATO il proprio atto di indirizzo n. 70 del 05.07.2003;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 119 del 6.12.2003 con la quale si accettava il contributo regionale e si sceglieva di erogare il contributo mediante la messa a bando di borsa di studio per la formazione di tecnici competenti in acustica ambientale, garantendo la copertura del 50% dei costi, cifra sta stanziata nel B.d.P. 2003, e destinata al borsista insieme ai versamenti dei Comuni di Cascina Terme e di Crespina;

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 

CON votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

 

 

DELIBERA

 

1)       di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

 

2)       di inviare copia del presente atto al Dipartimento Provinciale ARPAT di Pisa;

 

3) di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui     all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

 


 

Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e il Comune di BIENTINA assegnatario del contributo di compartecipazione di cui al "bando Per l'assegnazione di contributi finanziari da assegnare ai comuni della regione toscana per la Realizzazione di classificazioni acustiche  del territorio di comuni appartenenti alla regione toscana"

 

L'anno duemila ……… (200  ) il giorno ………………………del mese di ……………………. presso ………………………………………………………………………………………………

 

tra

 

il Comune di BIENTINA, rappresentato dalla Dott.ssa Silva Stefani nata a Pisa il 15/9/51, residente in Buti, domiciliato in Via Cavour, 2 CF STFSLV51P55G702U

 

e

 

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (P.IVA 04686190481) in seguito indicata ARPAT, con sede in Firenze, Via N. Porpora n. 22, rappresentata dal Responsabile del Dipartimento provinciale di PISA Dott. Marcello Mossa Verre nato a ……………….. il …………………… residente in ……………………… - Comune di …………………., e ivi domiciliato, C.F. ……………………………………  in forza della delega conferita dal Direttore generale con decreto n. 728 del 19/11/03 esecutivo ai sensi di legge, concernente l'approvazione dello schema contrattuale;

 

 

PREMESSO CHE:

 

 

ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 89 del 1 Dicembre 1998, in attuazione dell'art. 6, co. 1, lett. a) della L. 447 del 26 ottobre 1995, i Comuni sono tenuti alla redazione del Piano di classificazione acustica del territorio, nel rispetto dei criteri tecnici di cui alla Delib. Consiglio Regionale n. 77 del 22 Febbraio 2000;

 

ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 66 del 18/4/95 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana”, l'ARPAT può svolgere attività di supporto tecnico agli enti titolari di funzioni amministrative in materia ambientale, ed in particolare ai Comuni, per l'esercizio dei relativi compiti e che a tal fine, ai sensi dell'art. 5, co. 6 della citata L.R., può stipulare apposite convenzioni, anche circoscritte per ambiti territoriali, aree funzionali e periodi di tempo;

 

l'art. 4 della L.R. n. 89 del 1/12/98 prevede espressamente per i Comuni la possibilità di avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio;

 

la Giunta Regionale con Delibera n. 446 del 6/5/2002 ha stipulato con l'ARPAT una Convenzione avente per oggetto la realizzazione di una procedura semplificata per la predisposizione dei piani di classificazione acustica da parte dei Comuni;

 

all'art. 3, fase III della Convenzione è fissato un contributo di Euro 206.582,76 per un cofinanziamento al 50% che l'ARPAT è incaricata di assegnare, attraverso specifico bando, ai Comuni o eventuali Consorzi di Comuni, ai fini di cui al punto precedente, fino all'esaurimento delle risorse delle risorse disponibili;

 

con Decreto del Direttore generale dell'ARPAT n. 277 dell'11 Aprile 2003, pubblicato sul B.U.R.T. n. 20 del 14 Maggio 2003, è stato approvato il “Bando per l'assegnazione di contributi finanziari da assegnare ai Comuni della regione Toscana per la realizzazione di classificazioni acustiche del territorio di comuni appartenenti alla Regione Toscana”;

 

che ai Comuni o eventuali loro Consorzi a cui saranno assegnati i contributi per la realizzazione delle classificazioni acustiche del territorio, ARPAT, previa stipula di apposita convenzione, provvederà a redigere una proposta di piano nei tempi e con le modalità previste dalla LR 89/98, e che tali contributi rappresentano quota di cofinanziamento pari al 50% dei costi per la predisposizione della proposta di piano definiti in base all'art. 2 del bando;

 

con Decreto del D.G. n. 648 del 26/09/2003 è stata approvata la graduatoria definitiva dei Comuni o loro Consorzi aventi diritto all'assegnazione dei contributi secondo i dettami del bando;

 

il Comune di  Bientina ha partecipato al bando ed è stato ammesso al contributo finanziario per un importo di Euro 5681.03 per un'attività del costo complessivo di Euro 11362.06, classificandosi alla posizione 21 e riportando il punteggio di 10.67;

 

il Comune di BIENTINA con la delibera di Giunta Comunale n 119 del giorno 06/12/03.ha accettato l'assegnazione dei contributi e si è impegnato a partecipare attraverso proprio cofinanziamento nella misura del 50% al costo complessivo dell'attività tramite messa a disposizione di borsa di studio per la formazione di tecnici competenti in acustica ambientale;

 

 

 

si conviene e si stipula quanto di seguito

 

 

 

ART. 1

Finalità della convenzione

 

1.       La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di BIENTINA, assegnatario del contributo per la realizzazione del piano di classificazione acustica, e l'ARPAT, Dipartimento provinciale di PISA, per la realizzazione da parte dell'Agenzia del Piano di classificazione acustica del territorio di competenza comunale.

 

 

 

ART. 2

Oggetto della convenzione

 

1.       ARPAT garantisce al Comune di BIENTINA, che accetta, lo svolgimento delle seguenti attività tecniche:

a)       consulenza in ordine alla classificazione acustica del territorio comunale ed in particolare nell'applicazione dei criteri stabiliti nella alla Delib. Consiglio regionale n. 77 del 22 Febbraio 2000, per l'individuazione delle aree acustiche omogenee;

b)       valutazione tecnica della bozza di classificazione acustica contenente la definizione e l'assegnazione delle zone acusticamente omogenee predisposta preliminarmente dal comune nonché del PRG vigente;

c)       proposta delle eventuali modifiche da apportare al piano di classificazione relativamente ai limiti di zona e stesura, in collaborazione con il personale tecnico comunale, di un progetto di classificazione definitivo.

d)       Supporto e collaborazione per l'inserimento e la restituzione nel GIS della bozza di classificazione e dei dati tecnici che hanno portato alla sua stesura.

 

2.       Il Comune è tenuto a prestare piena collaborazione e a mettere a disposizione di ARPAT tutto il materiale che possa essere utile alla realizzazione del Piano fornendo almeno i seguenti documenti:

a)       raccolta dei dati statistici e urbanistici;

b)       censimento delle aree adibite ad attività a carattere temporaneo;

c)       individuazione delle principali criticità (classi I, IV e V);

d)       georeferenziazione dei dati e predisposizione del materiale cartografico.

 

3.       Resta altresì a carico del Comune l'elaborazione della relazione finale da allegare alla cartografia contenente la classificazione acustica del territorio.

 

 

 

ART. 3

Modalità di svolgimento delle attività

 

 

1.        A tal fine il coordinamento e la responsabilità per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione è affidata al Dott. Licitra,, Responsabile della U.O. Fisica Ambientale del Dip. ARPAT di Pisa

 

2.       Nello svolgimento delle attività affidatele, l'ARPAT utilizzerà le informazioni e i dati raccolti dal Comune ai sensi dell'art. 2, co. 2 o comunque in suo possesso.

 

3.       L'ARPAT garantirà altresì la collaborazione con il personale tecnico del Comune e la partecipazione ad eventuali gruppi di lavoro appositamente istituiti.

 

4.       L'ARPAT fornirà una relazione intermedia sulle attività svolte contestualmente alla consegna della bozza del Piano di Classificazione Acustica al Comune ed una relazione conclusiva alla scadenza della Convenzione.

 

 

ART. 4

Durata

1.       La durata della presente convenzione è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data della stipula o dalla data di presa servizio del borsista nel caso sia stata erogata una borsa di studio.

 

2.       La bozza del Piano di Classificazione Acustica dovrà essere consegnata al Comune in tempo utile al fine di consentirne l'adozione entro il 30 settembre 2004, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dalla Regione Toscana.

 

 

ART.5

Modalità di erogazione del contributo a carico del Comune

 

1.    Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, il Comune di BIENTINA garantisce la copertura del 50% dei costi (pari a euro 5681.03) e li destina, insieme ai versamenti dei Comuni di CASCIANA TERME e di CRESPINA alla erogazione di borsa di studio per la formazione di tecnici competenti in acustica ambientale che presteranno la loro opera presso il Dipartimento provinciale ARPAT territorialmente competente. Il borsista risponderà direttamente al dirigente dell'UO dell'ARPAT che si impegna a coordinarne le attività di indagine e di monitoraggio

2.       Nell'espletamento delle procedure di selezione il Comune di BIENTINA garantisce il coinvolgimento di un dirigente esperto di ARPAT e si impegna ad erogare il compenso ai borsisti vincitori in rate mensili.

ART. 6

Bollo e registrazione

 

1.       La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi della tabella all. A del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. Le relative spese sono a carico del Comune.

 

2.       La registrazione verrà eseguita solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

 

 

 

La convenzione redatta in duplice originale, viene letta, approvata e sottoscritta,

 

 

 

Il Responsabile del Dipartimento provinciale ARPAT di PISA

Ing. Marcello Mossa Verre

 

 

Per il Comune di BIENTINA

Dott. Silva Stefani