RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 54 del 14.9.2002 ad oggetto: “ Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra Comune di Bientina e Provincia di Pisa. Approvazione.”;
CONSIDERATO che a seguito di tale convenzione il Comune si è avvalso dell'esperienza di stagisti, con esiti positivi e risultati di soddisfazione da entrambi le parti;
RITENUTO ripetere tale esperienza e provvedere alla stipulazione di una nuova convenzione, in quanto la normativa di riferimento è cambiata con la introduzione di nuove e diverse clausole rispetto a quelle contenute nella precedente convenzione;
RICHIAMATO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di tirocini formativi;
VISTA la convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE:
- Il Comune di Bientina, datore di lavoro, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, mentre la responsabilità civile rimane a carico del soggetto promotore la Provincia;
- al tirocinante viene erogato una borsa di studio finanziata con contributo dell'Unione Europea da parte della Provincia;
RITENUTO riconfermare quale responsabile del processo di tirocinio di formazione ed orientamento il responsabile del Servizio Personale, autorizzandolo alla firma della convenzione, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il tutor all'interno dell'ente coincide con il responsabile del servizio in cui viene inserito il progetto di formazione e che seguirà il tirocinante in tutte le fasi dello stage, dall'accoglienza all'assistenza operativa, e alla controfirma del foglio- registro presenze personale del tirocinante;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;
A voti unanimi, legalmente resi
- di approvare la convenzione tra il Comune di Bientina e la Provincia di Pisa, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il periodo di stage è della durata di 6 mesi e che non sussiste nessun obbligo legale di riconoscere una retribuzione al tirocinante ospitato;
- di dare atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00.