LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con decreto n.78 del 26.06.1984 l'allora Sindaco pro-tempore del Comune di Bientina dispose l'occupazione in via d'urgenza per pubblica utilità dell'appezzamento di terreno di mq. 2375 posto in loc. Cilecchio e rappresentato al N.C.T. del Comune di Bientina dalle particelle 1622, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629 del Foglio 20 parte del quale, per mq. 1125, erano di proprietà del Sig. Banti Alfredo;
- che la Commissione Provinciale Espropriazioni per Pubblica Utilità, con provvedimento in data 11.4.1988, ebbe a determinare l'indennità di esproprio nella misura di lire 17.000 al mq.;
- che il Comune di Bientina, ritenendo eccessiva l'indennità fissata dalla Commissione, con atto di citazione notificato in data 10.11.1988 ebbe a citare in giudizio avanti la Corte di Appello di Firenze la Sig.ra Banti Margherita, erede di Banti Alfredo, perché l'indennità di esproprio venisse accertata giudizialmente in contraddittorio tra le parti;
CONSIDERATO:
- che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 689/2000, in data 25.2-12.4.2000, ebbe a determinare l'indennità di esproprio nella misura di lire 20.694 al mq;
- che detta sentenza, passata in giudicata, è stata notificata al Comune di Bientina in forma esecutiva in data 25.09.2003 con prot. 12087;
- che unitamente alla sentenza è stato notificato atto di precetto a cura dello Studio Legale Avv. Gabriele Santoni di Pontedera, con cui si intima il Comune di Bientina a versare alla Sig.ra Banti Margherita euro 48.429,54;
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 6/04 con la quale veniva deliberato di provvedere al
pagamento di euro 48.429,54 in favore della Sig.ra Banti Margherita in due rate: la prima entro Marzo, la seconda entro Luglio, a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo;
RICHIAMATE le determinazioni D.T. n. 53/04 e D.T. n. 340/04, rispettivamente di pagamento della prima e seconda trance di quanto dovuto;
PRENDE ATTO
- che la questione dell'esproprio alloggi ATER è definitivamente chiusa e che alla Sig.ra Banti Margherita è stato pagato quanto dovuto per sentenza e che la stessa nulla ha più da pretendere in merito a tale controversia.