LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 101 del 14.11.1998 ad oggetto “ Fideiussione prestata dal Comune per garantire, verso i proprietari locatori, l'adempimento obbligazione extracomunitari conduttori”;
RITENUTO di nuovo fare proprie le motivazioni a suo tempo assunte per addivenire a quanto deliberato con l'atto sopra richiamato;
Tenuto conto del fatto che il fenomeno dell'aumento della presenza di immigrati vede, negli ultimi anni, una stabilizzazione degli stessi, con una maggiore presenza di minori e famiglie e che tutto ciò comporta la necessità di fornire risposte adeguate, sul piano degli alloggi, per promuovere e creare le condizioni necessarie ed essenziali di un autentico inserimento sociale, culturale e lavorativo;
Tenuto conto che nel nostro Comune esiste una struttura, adibita ad alloggi per gli extracomunitari, data in gestione all'Associazione “Cittadini del Mondo”, come da deliberazioni G.M. n. 75 del 16.11.02 e G.M. n. 25 del 13.3.04;
CONSIDERATO che tale Associazione deve garantire un percorso di proseguimento per l'inserimento agli extracomunitari e ha richiesto al comune di prestare una garanzia più amplia, anziché di tre mensilità di sei mensilità;
CONSIDERATO che per garantire un percorso di inserimento successivamente alla permanenza in tale Centro agli extracomunitari occorre un intervento da parte del Comune, consistente nel garantire una fidejussione più amplia di quella prevista con l'atto deliberativo G.M. 101/98 e precisamente quella di garantire l'adempimento del pagamento del canone nell'importo di 6 mesi, come richiesto dall'Associazione “Cittadini del Mondo”, non esistendo al momento altre soluzioni alternative;
CONSTATATO che il Comune ha intenzione, come in effetti con il presente atto fa, di garantire, come fideiussore, verso i proprietari locatori che concedono il loro immobile in locazione agli extracomunitari, l'adempimento del canone, nell'importo massimo pari a sei mensilità, nel caso in cui gli stessi siano morosi;
A votazione unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) per la causale di cui in premessa, di estendere la garanzia fidejussoria, a suo tempo deliberata con atto G.M. n. 101/98, nell'importo massimo di sei mensilità, qualora i conduttori extracomunitari si rendano morosi nel pagamento del canone di locazione, previo consenso dell'Amministrazione;
2) di dare atto che, a seguito di indagine sul piano assicurativo, non esistono soluzioni alternative tese a garantire un intervento nel caso di inadempimento contrattuale da parte degli extra comunitari.