PREMESSO che con Legge 30 luglio 2004 n. 191, di conversione del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, è stata applicata in via definitiva la manovra correttiva dei conti pubblici al fine di contenere la spesa pubblica;
VISTO che il comma 11 dell'art. 1 del citato decreto prevede, tra l'altro, che “ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10%.”; è stato poi aggiunto, in sede di conversione, l'inciso secondo il quale per gli Enti che hanno rispettato il Patto di stabilità 2003 e fino al 30 giugno 2004 “la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
PREMESSO che questo ente ha rispettato il Patto di stabilità;
VISTO che, per i risparmi così da ottenersi, il decreto non prevede alcun vincolo di destinazione specifica;
CONSIDERATO, pertanto procedere all'applicazione della norma e quindi alla riduzione delle spese interessate dal contenimento;
VISTO che al fine di operare tali riduzioni e considerata la non vincolante destinazione dei risparmi, si rende necessaria una variazione al B.d.P. 2004 (storni nella Parte uscita del Tit. 1°) mediante riduzione dei relativi stanziamenti di Bilancio e contestuale incremento dell'intervento 1010811 - Fondo di riserva (viene istituita un nuovo Capitolo del P.E.G. ad oggetto “Fondo applic. Manovra D.L. 168/2004), avvalendosi dei poteri, in via sostitutiva e d'urgenza del Consiglio, ai sensi dell'Art.175 c.4 del D.Lgs.267/2000,salvo ratifica del Consiglio;
CONSIDERATO che l'individuazione degli interventi da ridurre è stata effettuata di concerto con i Responsabili dei Servizi interessati;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio ragioneria ai sensi degli artt.49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
1) di procedere, nel rispetto di quanto previsto del comma 11 dell'art. 1 del D.L n. 168 del 12 luglio 2004 convertito in Legge 30 luglio 2004 n. 191, all'individuazione delle voci di spesa relative all'acquisto di beni e prestazione di servizi, escluse quelle per servizi indispensabili e quelle connesse all'erogazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sulle quali poter operare la riduzione prevista del 10%, escludendo dal conteggio quanto già impegnato alla data di entrata in vigore del decreto (12.07.2004);
2) di approvare le variazioni al B.d.P. 2004 da operare mediante storno di fondi nella Parte corrente - Tit. I dell'Uscita del Bilancio Previsione 2004 di cui al prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di istituire all'interno dell'intervento 1010811 - Fondo di riserva, un nuovo Capitolo del P.E.G ad oggetto “Fondo applic. Manovra D.L. 168/2004” nel quale saranno accantonati i risparmi ottenuti, pari ad E 20.406,92;
4) di dare atto che con l'approvazione delle variazioni e storni al B.d.P.2003 competenza è stato conservato il pareggio del bilancio come disposto dall'Art.193, I comma del D.Lgs. n.267/2000;
5) di dare atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi degli artt.49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, nonché il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000;
6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.