IL SINDACO

 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 320/54 concernente il Regolamento di Polizia Veterinaria;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";

VISTA la direttiva 2000/75/DE "Disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione alla febbre catarrale degli ovini";

VISTA l'ordinanza ministeriale 11.5.2001;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1 del 21.9.2001;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/3427;

RITENUTO urgente adottare misure sanitarie verso gli animali appartenenti alle specie sensibili verso la malattia, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni

 

 

O R D I N A

 

Nel territorio del Comune si applicano le seguenti misure tese ad impedire la circolazione virale del virus della febbre catarrale degli ovini:

  1. Tutte le aziende che allevano ruminanti domestici sono sottoposte ad un piano di sorveglianza ufficiale ed a visite periodiche da parte del servizio veterinario dell'Azienda USL 5 di Pisa;
  2. Qualsiasi movimento di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni è proibito, fatto salvo quanto disposto dal Ministero della Salute con provvedimento n. 600.6/BT/3405/2001 del 6 dicembre 2001 ed eventuali modifiche ed integrazioni;
  3. Gli animali siano confinati nelle ore di attività dei vettori, qualora siano disponibili i mezzi necessari nell'applicazione di tali misure.

Tutti gli allevatori residenti in questo Comune ed interessati a queste direttive, sono tenuti ad osservarle secondo le modalità indicate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL 5.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, del D.Lgs. 196799 e del TT.UU.LL.SS.