IL SINDACO
VISTO il D.P.R. n. 320/54 concernente il Regolamento di Polizia Veterinaria;
VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362 "Misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
VISTA la direttiva 2000/75/DE "Disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione alla febbre catarrale degli ovini";
VISTA l'ordinanza ministeriale 11.5.2001;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1 del 21.9.2001;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/3427;
RITENUTO urgente adottare misure sanitarie verso gli animali appartenenti alle specie sensibili verso la malattia, nonché del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni
O R D I N A
Nel territorio del Comune si applicano le seguenti misure tese ad impedire la circolazione virale del virus della febbre catarrale degli ovini:
Tutti gli allevatori residenti in questo Comune ed interessati a queste direttive, sono tenuti ad osservarle secondo le modalità indicate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL 5.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, del D.Lgs. 196799 e del TT.UU.LL.SS.