IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 47007 del 10.10.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Tomaificio Ulivi Luca, con sede in Bientina, via Lapo Gianni, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 10, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la deliberazione G.M. n. 18 del 21.2.2001;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta Tomaificio Ulivi Luca, via Lapo Gianni, Bientina, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. (obbligo di presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95, nonché garantire il rispetto della normativa in materia di igiene e prevenzione infortuni e sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori).