IL SINDACO

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 8942 del 21.3.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Artigianfer s.n.c. con sede in Bientina, via S. Piero 94/A essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 11, lettera C, del relativo elenco;

VISTA la deliberazione G.M. n. 36 del 31.3.2001;

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990

 

 

DECRETA

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta Artigianfer s.n.c., via S. Piero 94/a è classificata come industria insalubre di seconda classe per l'esercizio delle attività e lavorazioni in premessa descritte ed è richiamata al rispetto delle prescrizioni impartite dall'U.S.L. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni e del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.