IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 5220 del 7.3.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta BUG Calzature s.r.l. con sede in Bientina, via Meucci 11, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 11, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la deliberazione G.M. n. 35 del 31.3.2001;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta BUG Calzature s.r.l. con sede in Bientina, via Meucci 11, è classificata come industria insalubre di seconda classe per l'esercizio delle attività e lavorazioni in premessa descritte ed è richiamata al rispetto delle prescrizioni impartite dall'U.S.L. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni e del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori e della necessità di predisporre un idoneo sistema di aspirazione con bocchetta nella parte terminale alla manovra.