IL SINDACO

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 5843 del 28.3.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Fonderia Happyplast con sede in Bientina, via della Stazione Vecchia 28, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 41, lettera B, del relativo elenco;

VISTA la deliberazione G.M. n. 9 del 27.1.2001;

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990

 

 

DECRETA

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta Fonderia Happyplast s..r.l. con sede in Bientina, via della Stazione Vecchhia 28 è classificata come industria insalubre di seconda classe per l'esercizio delle attività e lavorazioni in premessa descritte. Si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'U.S.L. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni e del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.