IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 7629 del 9.5.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Tintoria I.BE.MA s.a.s., con attività di lavanderia, tintoria industriale come industria insalubre di prima classe essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 101, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la deliberazione G.M. n. 18 del 21.2.2001;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta Tintoria I.BE.MA s.a.s., è classificata come industria insalubre di prima classe per l'esercizio delle attività e lavorazioni in premessa descritte; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. riguardo al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni, del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.