IL SINDACO
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla completa e definitiva sistemazione degli scarichi fognari in Bientina Capoluogo (relativamente alle zone come meglio individuate nell'allegato A) e nelle frazioni di Quattro Strade e Santa Colomba;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ultimato la costruzione dei collettori ricettivi delle sole acque denominate "nere" provenienti dai locali bagno, w.c., lavanderia, ecc.; con la sola esclusione delle acque denominate "bianche" e "meteoriche" provenienti dalle calate dei tetti, giardini, piazzali, marciapiedi, ecc,;
VERIFICATO altresì che sono stati ultimati i lavori di realizzazione della rete fognaria suddetta e degli impianti ad essa collegati;
ACCERTATA quindi la necessità di provvedere all'emissione dell'ordinanza sindacale, affinché, nell'arco temporale come specificato nell'allegato, i cittadini provvedano ad eseguire i lavori di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 152/99, L.R. 5/86, L. 172/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO IL Regolamento degli scarichi civile e produttivi immessi in pubblica fognatura di Cerbaie s.p.a.;
O R D I N A
1) Ai proprietari degli scarichi fognari degli edifici ubicati in Bientina Capoluogo nelle zone come meglio identificato nell'allegato e nelle frazioni di Quattro Strade e Santa Colomba, quanto segue:
A V V I S A
Che le condizioni essenziali per l'allacciamento sono la separazione delle acque bianche (pluviali) e nere e l'eliminazione dei pozzi neri, fosse settiche e simili, salvo disposizioni diverse;
Che i lavori dovranno essere effettuati successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico suddetta;
Che, nel caso di allacciamento che interessi più condomini, purché facenti parte di un medesimo corpo di fabbrica, può essere presentata un'unica domanda.
Che l'Ufficio Comunale referente è l'Ufficio Ambiente nella persona della d.ssa Silva Stefani (tel. 0587/758440) a cui ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti
A V V E R T E
Che l'inosservanza della presente comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 172/95, L.R..T 5/86, L. 172/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Che la presente ordinanza sostituisce in ogni sua parte la precedente n. 60 del 16.7.2001 che deve pertanto ritenersi annullata.
Allegato A.
Sono tenuti all'allaccio entro il termine ultimo del 31.07.2002 le seguenti zone: