IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 26573 del 11.7.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Antica Pelletteria di A. Guido & Marianelli L. s.n.c. , con sede in Bientna, via XX Settembre 27, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 10, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la deliberazione G.M. n. 18 del 21.2.2001;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta Nuova Pelletteria di A. Guido & Marianelli L. s.n.c., via XX Settembre 27, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. (obbligo do presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95).