IL SINDACO

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 28608 del 18.1.2001 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Fonderia GIBA di Buscarino Santo con sede in Bientina, via Marco Polo 149/6, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 6, lettera C, del relativo elenco;

VISTA la deliberazione G.M. n. 9 del 27.1.2001;

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

VISTO l'art. 38 della L. 142 del 8.6.1990

 

 

DECRETA

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta Fonderia GIBA di Buscarino Santo con sede in Bientina, via Marco Polo 149/6 è classificata come industria insalubre di seconda classe per l'esercizio delle attività e lavorazioni in premessa descritte.