IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 29312/2002 del 24.10.2002 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Calzaturificio Smaily, corte Betti 11, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 11, lettera C, del relativo elenco;
VISTA la deliberazione G.M. n. 81 del 23/11/2002;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta Calzaturificio Smaily di De Rita Michele, corte Betti 11, Bientina, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.