IL SINDACO

 

 

VISTO il propagarsi dei terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali e comunali;

CONSIDERATO che numerosi appezzamenti di terreno sul territorio di Bientina sono in stato di abbandono con sterpaglie essiccate, vegetazione incolta e rifiuti di vario genere;

RITENUTO che sussistano gravi motivi di carattere sanitario, igienico ed ambientale, nonché il pericolo di incendio, tali da non consentire la permanenza di tutto ciò in suddette aree;

CONSIDERATA, quindi, la necessità ed urgenza di disporne la ripulitura;

VISTO l'art. 7 del regolamento di Polizia Rurale extrapolato dall'applicazione dell'art. 59 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

 

O R D I N A

 

a tutti i proprietari dei terreni e comunque a quanti abbiano titolo di procedere, entro il mese di giugno di ogni anno, alla ripulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura od altro mezzo efficace, nonché di tener pulite le fasce contigue lungo le strade vicinali e comunali per una larghezza minimo di 5 metri rispetto alle stesse;

è parimenti vietata l'accensione di fuochi su tutto il suolo pubblico e privato, qualora essa sia effettuata nel centro abitato e, in ogni caso, ad una distanza inferiore a 200 ml. Da strade pubbliche o da case di abitazione.

Il terreno su cui si effettua l'accensione dovrà essere circoscritto ed isolato da almeno una fascia di metri 10 con solchi di aratro o altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco che dovrà quindi essere ben custodito e completamente spento prima di essere abbandonato.

E' altresì vietata ogni forma di abbruciamento nel periodo dichiarato di grave pericolosità (dal 15 giugno al 15 settembre) e quando spira il vento.

Tali divieti sono esclusivamente riferibili alla combustione di materiale di qualunque natura purchè non classificato come "inquinante" vigendo relativamente a quest'ultima fattispecie una regolamentazione specifica.

Con l'occasione, mentre si ordina categoricamente di non incorrere nell'inosservanza dei divieti suddetti, si fa appello al buon senso e all'educazione dei cittadini perché il rispetto di tali norme igieniche eviterà l'inquinamento dell'aria dai gas, vapori irrespirabili, odori nauseanti e da fumi di ogni genere con beneficio della pubblica salute ed a vantaggio del benessere di tutti i cittadini.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, quando non configuri violazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423; 424; 449 e 652) e quelle di legge in materia di di foreste ed incendi boschivi (R.D. 20\12\23, n. 3267); legge 9\10\70 n. 950; legge 01\03\75, n. 47, sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 516,00 (pagamento in misura ridotta pari a Euro 102,00), nonché alla procedura d'ufficio con rimessa delle spese sostenute a carico dei trasgressori.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza circa il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.