IL SINDACO

 

 

 

PREMESSO che sono pervenute ripetute segnalazioni da parte di cittadini residenti in Via Caduti di Piavola con le quali si evidenzia una situazione di pericolo in conseguenza dell'alta velocità tenuta dai conducenti dei veicoli circolanti sulla predetta via; fenomeno che si accentua soprattutto nel periodo estivo, nelle ore serali e notturne;

 

VISTA la richiesta del Responsabile del Comando di P.M. indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico U.O.LL.PP. con la quale veniva richiesto l'installazione in loco di rallentatori di velocità al fine di arginare la situazione di pericolo attualmente esistente;

ATTESO che al fine di garantire la sicurezza stradale si rende necessario provvedere all'installazione in loco di dossi artificiali con le caratteristiche tecniche di cui al comma 6, lett.b) dell'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. che impongono una velocità massima pari o inferiore a Km\h 40;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO l'art. 7 del D.lgs 30 aprile 2002, n. 285 recante il nuovo C.d.S.;

VISTO altresì il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

 

O R D I N A

 

l'istituzione del limite massimo di velocità pari a Km\h 40, in Via Caduti di Piavola,

L'Ufficio Tecnico U.O.LL.PP. è incaricato dell'apposizione del segnale stradale indicante il limite di velocità sopra indicato, nonché dell'apposizione dei dossi artificiali di cui all'art. 179, comma 6, lett.b) del regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S., analogamente a quanto già attuato in via V. Veneto;

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.