IL SINDACO
Viste le numerose richieste verbali degli agricoltori del paese, espresse anche in occasione di assemblee effettuate per la valorizzazione del patrimonio agricolo;
Viste le richieste pervenute congiuntamente da Unione Provinciale Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Esercenti Macchine Agricole, Federazione provinciale Coltivatori Diretti;
Viste le richieste scritte pervenute da parte di agricoltori del paese
Dato atto che si rende necessario ed urgente provvedere al contenimento del fenomeno causato dalla presenza incontrollata di colonie di piccioni sul nostro territorio;
Preso atto delle note dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna (12.5.88 n. 2461/A 18 indirizzata al Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Toscana e nota 1229/T A18 del 30.3.1994 inviata a questo Comune in risposta ad una specifica richiesta prot. 2027 del 2.3.1994) nella quali si evince come per il controllo numerico non necessiti l'espressione del parere del detto Istituto;
Considerato che è necessario contenere i piccioni mediante provvedimenti mirati all'eliminazione dei principali siti di nidificazione e rifugio, tramite chiusure di sottotetti, soffitti, case disabitate ecc;
Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Visto la Statuto Comunale
Viste le leggi Sanitarie Vigenti
Vista la relazione dell'Ufficio di Polizia Urbana conservata in atti e concernente sopralluogo nelle zone agricole interessate
Considerato altresì che non esiste una normativa specifica per la disciplina della scaccia e/o l'abbattimento dei piccioni anche se considerati inselvatichiti e che i provvedimenti per la tutela delle colture sono riconducibili al Sindaco quale ufficiale di Governo, dal momento che le vigenti Leggi in materia di caccia non prevedono i piccioni quale specie cacciabile;
Atteso come la vigente ordinanza n. 47/2001 consenta la scaccia con sparo nel territorio agricolo di questo Comune, ma che tale forma si sta rendendo inefficace;
ORDINA
1) I conduttori dei fondi destinati ad attività agricole di questo Comune possono richiedere le operazioni di contenimento dei piccioni domestici inselvatichiti che arrecano danno alle proprie colture, direttamente a questo Comune utilizzando anche uno stampato predisposto all'uopo e disponibile presso l'Ufficio Attività produttive;
2) Il Comune di Bientina provvederà a restituire all'interessato copia della comunicazione con il visto del Sindaco e all'inoltro delle richieste all'Amministrazione Provinciale di Pisa per le relative operazioni di contenimento dei piccioni;
3) L'Amministrazione Provinciale di Pisa potrà avvalersi della collaborazione delle Guardie Particolari Giurate o di altro personale specializzato;
4) Le operazioni dovranno avvenire nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi per non recare danno agli allenamenti e alle gare dei piccioni viaggiatori;
5) Le operazioni di contenimento saranno effettuate durante i periodi di semina delle colture e nei periodi di crescita delle nuove colture;
6) Le operazioni di contenimento dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
a) ALLONTANAMENTO -
IN VIA PRIORITARIA I CONDUTTORI DEI FONDI AGRICOLI DOVRANNO METTERE IN OPERA OGNI FORMA DI SCACCIA,PURCHE' NON IN CONTRASTO CON LE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA ,INCOLUMITA' PUBBLICA, DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA,COMPRESO L'USO DEI COSIDETTI CANNONCINI A GAS;
DETTI CANNONCINI DOVRANNO ESSERE POSTI A DISTANZA DI ALMENO 200 METRI DALLE ABITAZIONI E POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 20,00
b) ABBATTIMENTO MEDIANTE SPARO
NEL CASO DI INEFFICACIA DI INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO CON SEGNALAZIONI ACUSTICHE, CANNONCINI A GAS E OGNI ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGGE E PERTANTO NEL CASO DI ABBATTIMENTO MEDIANTE FUCILE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE LIMITAZIONI SOTTORIPORTATE
b 1) mettere in atto ogni misura precauzionale necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità
b 2) divieto di intervento in cortili, aie, pertinenze di fabbricati e comunque nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dai fabbricati e a 50 metri da vie di comunicazione eccetto le strade poderali, interpoderali o private.
b 3) gli spari dovranno avvenire con le spalle ai fabbricati e alle strade di cui al precedente punto b 2) ed in modo da non compromettere o danneggiare o disturbare la fauna cacciabile e protetta;
b 4) obbligo di allontanare le persone estranee alle operazioni
b 5) divieto di commercializzazione ed uso a scopo alimentare dei piccioni abbattuti
b 6) gli agenti Venatori dovranno redigere apposito verbale indicante i capi abbattuti e smaltiti presso terreni del conduttore con spargimento di calce; i terreni dovranno essere lontani da sorgenti e corsi d'acqua e la buca dovrà essere di profondità idonea per renderne impossibile la predazione; copia del verbale dovrà essere consegnata al Comune;
7) ogni violazione al presente provvedimento sarà punita secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e, qualora non costituisca reato, si applicheranno le disposizioni previste dalla legge 689/1981;
NEL CONTEMPO ORDINA ALTRESI'
i proprietari a qualsiasi titolo di fabbricati dovranno procedere ad eliminare ogni possibile via d'ingresso dei piccioni (chiusura delle soffitte, sottotetti e luoghi similari anche mediante reti di protezione)
DISPONE
L'invio di copia della presente all'Amministrazione Provinciale di Pisa
L'invio di copia della presente all'Ufficio di Polizia Urbana, al Comando Stazione Carabinieri, all'Ufficio Tecnico LL.PP;
L'invio di copia della presente alle Associazioni Agricole e di Categoria
La notifica ai titolari di affitto demaniale della zona del Padule del Bientina residenti in altri Comuni.
L'invio di copia della presente ai Comuni confinanti.
PREMESSO …..
CONSIDERATO …..
VISTE LE LEGGI …..
O R D I N A