IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Toscana - Dipartimento Bilancio e Finanze - U.O.C. Attività Sanzionatorie, assunta all'Ufficio Protocollo di questo Ente in data 05\08\02, con la quale viene trasmesso il verbale di contestazione n. 617447Z del 28\12\01, elevato dalla Polizia stradale di Firenze a carico del Sig. Stavola Antonio, residente a Castelfranco di Sotto, Viale 2 Giugno 36\B, in qualità di conducente del veicolo, tipo Renault T3, targato GE B41370, intestato a Tessori Salentini Sasa di Luca Adobbato e C., con sede in Bientina, Via Valdinievole Nord, n. 132, per avere violato l'art. 17 della L. 283\62 e l'art. 44 del D.P.R. 327\80;

CONSIDERATO che nella nota di cui sopra si attesta, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 81\2000 e all'art. 44 del D.P.R. 327\80, che la competenza territoriale all'applicazione della sanzione amministrativa, viene determinata dalla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico alla data dell'accertamento;

RILEVATO che l'addebito è stato ritualmente contestato al trasgressore;

CHE costui non ha proceduto al pagamento in misura ridotta;

Che dagli atti di accertamento compiuti dagli organi di controllo, la responsabilità del predetto in ordine all'infrazione contestata, appare evidente;

CHE in particolare non risulta né che abbia agito in presenza di scriminanti (rectius esimenti), né che al momento del fatto sia stato incapace di intendere e di volere;

CHE dall'esame degli atti non risulta atresì che l'autore della violazione o il proprietario del veicolo con il quale si è concretizzata la violazione, abbia presentato scritti difensivi con i quali giustificare in qualche modo la condotta posta in essere al fine di limitare o attenuare le conseguenze della stessa;

P.Q.M

VISTA la L.R. 81\2000;

VISTO il D.P.R 327\80;

VISTI gli artt. 18, 20, 21, 26 e 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e valutata la gravità del fatto, la condotta del responsabile e tutti gli altri elementi di cui all'art. 11 della citata legge;

RILEVATO altresì che a questo Ente non risulta che il trasgressore e\o il proprietario, in passato, si sia reso responsabile di violazioni alle leggi sanitarie, ragion per cui si può presumibilmente ritenere che sia la prima volta che lo stesso abbia violato tale normativa e, tenuto conto dell'onerosità dell'importo della sanzione, si ritiene quindi, giusto ed equo, mantenere la sanzione amministrativa, come da verbale;

ORDINA

al Sig. STAVOLA ANTONIO, nato a Polla il 10\02\75 e residente a Castelfranco di Sotto, Viale 2 Giugno, n. 36\B, autore della violazione di cui in epigrafe e\o a TESSORI SALENTINI SASA di LUCA ADOBBATO E C. , con sede in Bientina, Via Valdinievole Nord, n. 132, proprietario del veicolo, tipo Renault T3, targato GE-B41370, responsabile in solido di versare la somma di Euro 258,22;

INGIUNGE

al trasgressore e\o al responsabile in solido, sopra indicati, di provvedere al pagamento della somma di Euro 258,22 presso la TESORERIA COMUNALE DI BIENTINA, CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA FILIALE DI BIENTINA, con sede in Bientina, Via Polidori o mediante versamento sul c.c.p. n. 143560, servendosi dell'allegato bollettino, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, significando che in difetto si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della L. 689\81. Il pagamento dell'uno ha effetti obbligatori sull'altro.

Avverso la presente Ordinanza Ingiunzione potrà essere proposta opposizione al GIUDICE MONOCRATICO - TRIBUNALE DI PISA, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, senza che l'opposizione sospenda l'esecuzione salvo che il Giudice adito ritenga di disporre diversamente.