IL SINDACO

 

 

 

PREMESSO che sempre più frequentemente nel territorio comunale ed in special modo nelle aree adibite alla circolazione o a quelle di loro pertinenza e nelle aree adibite al parcheggio, campeggiano indebitamente carovane di nomadi itineranti e\o senza fissa dimora, producendo notevoli inconvenienti di carattere igienico-sanitario, nonché disturbo alla popolazione con attività di accattonaggio effettuate anche mediante l'utilizzo di minori, donne in stato interessante, puerpere, nei pubblici esercizi ed in particolare sulle strade con intensa circolazione veicolare: tutti soggetti ex lege non imputabili e non sottoponibili a misure restrittive della libertà personale;

VISTO che i piazzali antistanti il cimitero comunale ed il campo sportivo sono stati, da sempre, meta preferita dei nomadi, in dipendenza della facilità di individuazione e di accesso in tali aree, facilmente raggiungibili dalla Circonvallazione U. Nobile e dalla ex SS.439;

CONSIDERATO che né detti piazzali, né tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale, sono attrezzate per attività di campeggio (ex art. 185 C.d.S. approvato con D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 ed art. 378 del relativo Regolamento di Esecuzione e comunque questi sono inidonei ad essere utilizzati per tale fine per un periodo superiore alle 6 ore;

VISTO che oltretutto tali aree vengono sottratte alla loro giuridica destinazione ed all'utilizzo concreto secondo esigenze di pubblico interesse;

CONSIDERATO altresì che il protrarsi della permanenza dell'accampamento di nomadi nelle aree citate determina una situazione carente dal punto di vista igienico-sanitario essendo mancanti in loco adeguati servizi igienici di supporto ed impianti di smaltimento igienico-sanitario;

RITENUTO quindi necessario per le ragioni esposte e soprattutto per salvaguardare l'igiene e la salute pubblica ordinare lo sgombero delle aree indebitamente occupate;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il vigente Regolamento d'Igiene;

VISTO l'art. 185 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo C.d.S.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267\2000;

VISTO l'art. 650 del C.P.;

O R D I N A

 

L'istituzione del divieto su tutto il territorio comunale di campeggio o, comunque, l'effettuazione di soste prolungate per più di ore 6 (sei).

Al Sig. ______________________________, nato a _________________ il e residente a ________________ Via ______________________, n. _________, ovvero, in Italia, senza fissa dimora, qualificatosi capo-carovana dell'accampamento, nonché a tutte le persone facenti parte dello stesso accampamento occupando il ________________________________________________________________________________________________

di procedere allo sgombero della suddetta area da mezzi e cose entro le ore __________ del giorno ________________

e di lasciare il territorio comunale.

 

AVVERTE

 

Che in caso di inottemperanza all'ordine di cui sopra sarà proceduto allo sgombero dell'area in modo coattivo fermo restando l'applicazione degli artt. 633, 639 bis e 650 del Codice Penale.

Dà incarico alla Polizia Municipale di procedere alla notifica della presente ordinanza al Sig. __________________

Nella sua qualità di capo-carovana, se presente, ed in caso di assenza, ad ogni altro componente la carovana.

Il Comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri ai quali il provvedimento sarà consegnato, sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.