IL SINDACO

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 00114/2002 del 04.04.2002 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta di falegnameria Dell'Antico Francesco, con sede in Bientina, via Dante Alighieri 14, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 5, lettera C, del relativo elenco;

VISTA la deliberazione G.M. n. 39 del 27/07/2002;

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

 

 

DECRETA

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta di falegnameria Dell'Antico Francesco, con sede in Bientina, via Dante Alighieri 14, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori, nonché dell'obbligo di presentazione della valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 44/95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

PREMESSO …..

 

 

CONSIDERATO …..

 

 

VISTE LE LEGGI …..

 

 

 

 

O R D I N A