IL  SINDACO

 

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

 

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

 

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 32977 del 17.09.2003 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Effigi di Fiorentini Gabriele con sede in S. Maria a M. e attività lavorativa in Bientina, via del Monte est 89,  essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 11, lettera B, del relativo elenco;

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 444 del 10.11.2003;

 

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

 

VISTO  l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

 

 

 

DECRETA

 

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta Effigi di Fiorentini Gabriele, con sede in S. Maria a M. via Prov.le Francesca n. 400 e attività lavorativa in Bientina, via del Monte est n. 89, è classificata come industria insalubre di seconda classe, secondo quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS. 27.07.1934, n. 1265 al n. 11, comma B dell'elenco delle industrie insalubri contenuto come parte integrante nel Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994. Si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P.  relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori e del D. Lgs 626/94 e successive modifiche.