IL  SINDACO

 

 

 

 

RICHIAMATI il comma 4 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.lvo nr. 285\92 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prescrivono il potere di ordinanza, rispettivamente, da parte dell'Ente proprietario della strada e del Sindaco;

 

CONSIDERATO che a norma dell'ultimo capoverso del settimo comma dell'art. 77 del regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. nr. 495\92 e successive modificazioni ed integrazioni, sul retro dei segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione;

 

TENUTO presente che tutta la segnaletica vigente sulle strade comunali è priva dell'indicazione degli estremi dell'ordinanza disattendendo così il disposto regolamentare testè citato;

 

VISTA la necessità, al fine di evitare eventuali contestazioni che potrebbero sfociare in un ricorso al Prefetto o in una opposizione al Giudice di Pace, dai quali il Comune potrebbe uscire soccombente e, quindi, chiamato a corrispondere le spese di giudizio e di risarcimento;

 

DATO atto che tutta la segnaletica di prescrizione, anche provvisoria, è stata apposta previa emanazione della relativa ordinanza e che, comunque, qualora si verificassero casi in cui la segnaletica fosse stata apposta senza la relativa ordinanza, sarà cura di questo ufficio provvedere in merito;

 

RITENUTO di poter convalidare tutta la segnaletica esistente sulle strade comunali fuori dai centri abitati e dentro ai centri abitati, limitatamente a quella installata da questo Comune, e, quindi, con la presente, dare un numero unico a tutte le Ordinanze, confermandone la validità, emesse fino alla data di emissione della presente;

 

ATTESO che la convalida di tutta la segnaletica esistente sulle strade di cui sopra risponde oltre che ad ovvi principi di efficienza e di efficacia anche e soprattutto ad un evidente risparmio economico per la fornitura di circa 500|600 targhette riportanti  un unico cliscè;

 

CONSIDERATA quindi la necessità di apporre su tutta la segnaletica di prescrizione già installata, il numero e la data dell'emissione della presente ordinanza;

 

IN FORZA del T.U.E.L. approvato con D.lvo nr. 267\2000;

 

VISTI gli articoli 6 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.lvo 30\04\1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16\12\92, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

 

O R D I N A

 

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutenzioni Esterne di provvedere a fare inserire sul retro di tutta la segnaletica di prescrizione installata fuori e dentro i centri abitati di questo Comune, il numero e la data di emissione della presente ordinanza, con esclusione dei cartelli non apposti da questo Ente, come indicato  dall'ultimo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 77 del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. N. 495\92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

A V V E R T E

 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 

che gli organi competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.