IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 50 del 18.02.2003 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta F.lli Pecoriello, con sede in Bientina via Vecchia Pistoiese 12, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 11, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n.99 del 22.04.2003;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta F.lli Pecoriello s.r.l., con sede in Bientina, via Vecchia Pistoiese 12, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.