IL  SINDACO

 

 

 

 

VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;

 

VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;

 

VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 73 del 29.04.2003 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta Badalassi Massimiliano, con sede in Bientina via del Monte ovest 89,  essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 5, lettera C, del relativo elenco;

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 163 del 07.05.2003;

 

VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;

 

VISTO  l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

 

 

 

DECRETA

 

 

Che per ogni conseguente effetto, la ditta Badalassi Massimiliano, con sede in Bientina, via del Monte ovest 89, è classificata come industria insalubre di seconda classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P.  relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori, nonché alla deroga alla presenza del servizio igienico che viene vincolata solo all'attività svolta dal richiedente senza la possibilità di assumere personale dipendente o ad esso equiparato, all'obbligo di acquisire,prima del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione sull'autoprotezione della struttura contro le scariche atmosferiche.