IL SINDACO

 

 

 

VISTA la richiesta del responsabile di Zona delle Acque s.p.a. assunta all'Ufficio protocollo di questo ente in data 20\01\2003 con la quale si richiede la proroga dell'Ordinanza n. 124 del 20\11\2002 perché i lavori inerenti la posa in opera della nuova condotta fognaria, hanno subito un notevole ed imprevedibile ritardo causato dalla persistenza di condizioni meteorologiche avverse;

RITENUTO di dover accogliere tale richiesta in quanto il ritardo non è dipeso da un comportamento negligente della ditta richiedente ma da cause non dipendenti dalla sua volontà;

 

VISTO l'art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo C.d.S. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del T.U. 267\2000 sul nuovo ordinamento delle Autonomie Locali;

 

O R D I N A

 

La proroga dell'ordinanza in epigrafe citata alle seguenti condizioni:

che i lavori abbiano inizio a partire dal 20\01\2003;

che a carico della ditta esecutrice sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente l'inizio degli interventi sulle strade interessate dalla posa della nuova condotta fognaria;

che la ditta esecutrice dei lavori rispetti tutti gli obblighi e prescrizioni che le sono stati imposti con l'ordinanza n. 124 del 20\11\2002.

Si riconferma la responsabilità della ditta per eventuali danni a persone o cose che si poterebbero verificare durante l'esecuzione dei lavori per mancanza o insufficiente posa in opera di segnali stradali idonei a pubblicizzare i lavori in corso, nonché per la mancanza o insufficiente collocazione di segnali indicanti percorsi alternativi, ovvero per qualsiasi altra causa, come l'illuminazione dei cantieri temporanei, in particolar modo in orario notturno.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.