IL SINDACO
VISTO il verbale di accertamento n. 02\03 del 09\01\2003 dal quale risulta che alle ore 10,00 dello stesso giorno in Bientina, Via M. Polo, personale del Comando di Polizia Municipale ha accertato che il Sig. MUSI Antonio, nato a Castelfranci in data 13\09\55 e residente a Castelfranco di Sotto, Via Galilei, n. 25, ma di fatto, dimorante a Palaia, F.ne Forcoli, loc. I Luoghi (Montacchita), nella qualità di intestatario del veicolo, tipo autovettura Y 10, targato PI- 502065, si è reso responsabile dell'abbandono sul suolo pubblico di Via M. Polo, nei pressi del n.c. 132\E, dello stesso veicolo costituente rifiuto speciale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 22\97 (Decreto Ronchi) in violazione degli artt. 46 e 50 del citato decreto;
RITENUTO fondato l'accertamento di cui al verbale n. 02\03 del 09\01\2003 notificato all'interessato in data 29\01\2003;
VISTO che l'interessato non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta nei termini prescritti, né risultano presentati scritti difensivi o richieste di essere ascoltato dall'Autorità competente;
VISTO il verbale di constatazione e contestuale rimozione e affidamento in custodia del relitto dello stesso veicolo n. 01\03 del 09\001\2003 operato ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 460\99 nella stessa data di accertamento e notificato al Sig. Musi Antonio in data 29\01\03 unitamente alla comunicazione della possibilità di procedere al ritiro del relitto entro il termine di 60 giorni dalla notifica, presso la CARROZZERIA TIGLIO, con sede in Calcinaia, Via del Tiglio, n. 229 cui il predetto veicolo è stato affidato in giudiziale custodia;
VISTO che il Sig. Musi Antonio non ha reclamato il relitto del veicolo di cui trattasi nei termini prescritti e che lo stesso, acquisito per occupazione ai sensi dell'art. 923 del C.C. ai sensi della procedura prevista dal D.M. n. 460\99, è stato conferito in data 01\04\2003 alla ditta FERRETTI DEMOLIZIONI, con sede in Ponsacco, Viale Europa, la quale ha provveduto alla demolizione del relitto ed alle formalità di radiazione dai pubblici registri (alla data attuale, il Comando di P.M. è in attesa della certificazione attestante l'avvenuta radiazione);
CONSIDERATO che per le operazioni di cui sopra relative alla rimozione con carro-attrezzi e custodia ed alla demolizione e radiazione del relitto dello stesso veicolo, questa Amministrazione ha sostenuto spese consistenti in Euro 262,88, I.V.A. compresa per rimozione e custodia operata dalla Carrozzeria Tiglio come da fattura n. 343 del 11\04\2003; Euro 56,36, I.V.A. compresa per spese di demolizione e radiazione effettuate dalla ditta Ferretti Demolizioni, come da fattura n. 170 del 04\04\2003;
VISTO il D.M. n. 460 del 22\10\1999;
VISTA la circolare della Prefettura di Pisa n. 7\2000 Sett.II Sez. I del 18\01\2000;
VISTI i criteri di cui agli artt. 11 e 18 della L. 689\81;
O R D I N A
Al Sig. MUSI Antonio, nato a Castelfranci (AV) in data 13\09\55 e residente a Castelfranco di Sotto, Via Galilei, n. 25, ma di fatto, dimorante in Palaia, F.ne Forcoli, loc. I Luoghi Montacchita, nella sua qualità di intestatario del relitto dell'autovettura tipo Y 10, targata Pi- 502065, di versare:
la somma di Euro 206,58 quale oblazione del verbale di accertamento n. 02\03 del 09\01\2003;
la somma di Euro 319,24 quale importo delle spese di rimozione e custodia nonché demolizione e radiazione dai pubblici registri automobilistici del relitto del veicolo di cui si tratta, sostenute dall'Amministrazione Comunale di Bientina con fatture n. 343 del 11\04\03 e n. 170 del 4\4\03;
I N G I U N G E
Al predetto di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 525,82. Detta somma dovrà essere versata in contanti presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, previa esibizione di copia della presente ordinanza Ingiunzione, oppure mediante versamento sul c.c.p. n. 143560 intestato a: Tesoreria Comunale di Bientina, servendosi dell'allegato bollettino, nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita prova al Comando Polizia Municipale di Bientina nell'orario d'ufficio 9,00 - 12,00 di tutti i giorni feriali, esibendo la relativa ricevuta.
A V V E R T E
CHE in caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra, si provvederà mediante esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L. 689\81
CHE contro il presente provvedimento è ammessa opposizione nel termine di 30 giorni dalla notificazione al Giudice di Pace di Pontedera.