IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 143 del 04.06.2003 inerente la classificazione come industria insalubre di prima classe della ditta Mondo Ambiente s.r.l., con sede in Bientina via Fermi 3, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 100, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 226 del 13.06.2003;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta Mondo Ambiente s.r.l. con sede in Bientina, via Fermi 3, è classificata come industria insalubre di prima classe; si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori.