IL SINDACO
PRESO atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni di animali sul suolo pubblico e, in particolare, sui prati e aiuole dei giardini pubblici, nonché in materia di sicurezza conseguente alla circolazione dei cani sulle strade privi di guinzaglio e di museruola;
ACCERTATO che effettivamente sussiste tale problematica in conseguenza di un malcostume diffuso tra i detentori di cani che durante le passeggiate con essi abbandonano le deiezioni sul suolo, ovunque si trovino, trascurando un evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi idonei ed allo smaltimento nelle forme consentite;
ACCERTATO inoltre che in molti casi vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e\o privi di museruola con pregiudizio per l'incolumità delle persone;
CONSTATATA la necessità di intervenire con il presente provvedimento per prevenire e reprimere i comportamenti incidenti negativamente sull'ambiente, sul decoro della città, sull'igiene del suolo e sulla sicurezza delle persone;
VISTO l'art. 18 della Legge regionale Toscana n. 43 del 08\04\1995 che vieta ai detentori a qualsiasi titolo o ai proprietari dei cani di abbandonare le deiezioni degli animali sul suolo pubblico, nonché l'art. 19 che commina le relative sanzioni;
VISTO l'art. 83 del D.P.R. 320\54 che ne dettare norme per la profilassi della rabbia demanda al Sindaco la competenza di provvedere alle prescrizioni del caso, ivi compreso l'obbligo dell'uso di idonea museruola e guinzaglio;
VISTO l'art. 6, comma 3 delLA Legge n. 218\88 che stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni al D.P.R. 320\54;
VISTA la legge 281\91 (Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;;
VISTO l'art. 672 del Codice Penale, in materia di omessa custodia e malgoverno degli animali;
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267\2000;
VISTA la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che ha inserito l'art. 7 bis nel T.U.E.L. che commina la sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni ai regolamenti comunali e provinciali da 25 Euro a 500 Euro;
ATTESO che lo il Regolamento è lo strumento in mano agli Enti locali per disciplinare le sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti comunali e delle Ordinanze;
RITENUTO, quindi, giusto ed equo applicare per le problematiche di cui in premessa applicare la sanzione amministrativa di cui al citato art. 7 bis del T.U.E.L., introdotto dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, ammontante a 100 Euro (pari al doppio del minimo in quanto più favorevole al terzo del massimo - ex art. 16 L. 689\81;
VISTI gli articoli, 11, 16, 17, 18 e 22 della L. 689\81;
SU proposta del Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
O R D I N A
Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani è fatto divieto di:
Per le violazioni alle norme della presente ordinanza non punite da norme di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267\2000, introdotto dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003. In tal caso è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad euro 500,00 e la somma da versare a titolo di oblazione in via ordinaria, è pari ad Euro 50,00, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.
L'omesso versamento a titolo di oblazione nel termine indicato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fino a Euro 500,00 da irrogare dall'Autorità competente a ricevere il rapporto (Sindaco del Comune dove viene accertata la violazione), che, comunque, in sede di determinazione non potrà ingiungere una somma inferiore a quella comminata con il verbale di accertamento.
In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ad Euro 100,00. La recidiva si ha con l'accertamento della seconda violazione, anche se vi è stata oblazione della prima infrazione.
L'Ufficio Tecnico U.O.LL.PP. è incaricato dell'apposizione della segnaletica, in particolare, quella indicante il divieto di abbandono delle deiezioni sui luoghi pubblici ritenuti più idonei.
La presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza con la massima pubblicità (diffusione del provvedimento presso gli esercizi pubblici, nonché a mezzo stampa).
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.