IL SINDACO
PREMESSO che in data 24 marzo 2003, personale dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa ha effettuato in Bientina, Via Largo Roma, un'ispezione presso la macelleria di Menichetti Mario, nato a Bientina il 23\04\45 ed ivi residente in Via del Monte Ovest, n. 11, accertando la violazione di cui all'art. 14 della L. 283\62 perché: in qualità di titolare del libretto sanitario non si era sottoposto alla prescritta visita medica di controllo, nonché per aver mantenuto in servizio il collaboratore, Sig. Menichetti Massimo, con libretto di idoneità sanitario scaduto di validità elevando a carico dello stesso n. 2 verbali di contestazione (07\2003 e 08\2003);
CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
ATTESO che l'interessato non ha presentato scritti difensivi né tanto meno ha chiesto l'audizione personale, avvalendosi però della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie comminata allo stesso con i verbali di cui sopra;
ATTESO altresì che l'art. 21, u.c. della L. 689\81 prevede che quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della L. 283\62, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 10 giorni;
VISTO che nel mese di maggio 2003 è stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana la proposta di legge n. 213 dalla quale emerge che il personale che esercita le attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari osserva le norme igieniche ed al secondo comma precisa che il personale di cui al comma 1, in Toscana, non è tenuto ad acquisire il libretto sanitario;
CONSIDERATO che all'epoca dell'accertamento la proposta di legge di cui sopra non operava in quanto successiva all'accertamento ma che, in ogni caso, la suddetta proposta deve essere tenuta in considerazione dal momento che attenua considerevolmente la gravità della violazione, ragion per cui si ritiene giusto ed equo disporre la sospensione dell'attività limitandola ad un giorno;
VISTO l'art. 14, comma 2 della L. 283\62;
VISTO l'art. 21, comma 4 della L. 689\81;
O R D I N A
Al Sig. MENICHETTI MARIO in premessa generalizzato, la sospensione della licenza dell'esercizio commerciale denominato MACELLERIA MENICHETTI MARIO, posto in Bientina, Via Largo Roma per giorni 1 (uno) disponendo la chiusura dell'esercizio commerciale per il giorno lunedì 21 luglio 2003.
Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza al tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1199;
entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza al Presidente della repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.