IL  SINDACO

 

 

 

 

RITENUTO di dover disciplinare, come ogni anno, la vendita e l'uso di prodotti durante il periodo in cui si svolgono i corsi del Carnevale 2004,  in particolare tutti quei prodotti che normalmente si vendono e si usano nel corso dei manifestazioni carnevalesche quali:  (bombolette spray, prodotti similari atti a spruzzare liquidi o sostanze schiumose, etc..),  in programma nei giorni  1; 8; 15; 22 e 24 Febbraio 2004;

 

PRESO atto dei reclami e delle lamentele di molti cittadini che hanno subito le conseguenze dell'uso dei prodotti di cui sopra, i cui effetti possono arrecare seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione, nonché causare danni consistenti agli abiti;

 

ATTESO che si rende necessario vietare la vendita di tutti quei prodotti quali: bombolette spray atte a gettare schiuma sotto forma di nebulizzati e\o vaporizzati, liquidi, sostanze schiumose o altre sostanze similari, nei giorni in cui si svolgono le sfilate mascherate, onde impedire alle persone un continuo rifornimento una volta esauriti quei prodotti già in possesso;

 

RITENUTO di dover adottare la presente Ordinanza per motivi di ordine e sicurezza pubblica, al fine di assicurare un normale ed ordinato svolgimento delle manifestazioni del Carnevale 2004;

 

SU proposta del Responsabile del Comando di P.M. e del Responsabile dell'Ufficio Attività produttive;

 

VISTE le Ordinanze emanate negli anni precedenti;

 

VISTA la legge 24\11\1981, n. 689;

 

VISTO l'art. 107 del D.lgs 207 del 18\08\2000;

 

 

O R D I N A

 

·         Il divieto di fare uso, su area pubblica, di bombolette tipo spray atte a gettare schiuma, che se diretta sulle persone, potrebbe provocare seri inconvenienti e fastidi specie alla vista ed alla respirazione, nonché danni consistenti agli abiti;

 

·         il divieto, su tutto il territorio comunale,  di vendere bombolette tipo spray atte a gettare la schiuma che se dirette sulle persone, potrebbe provocare seri inconvenienti e fastidi specie alla vista ed alla respirazione, nonché danni consistenti agli abiti.

 

L'inosservanza di uno dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporta:

 

per chi fa uso di bombolette tipo spray atte a gettare schiuma, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 Euro a 103 Euro (pagamento in misura ridotta pari a 20 Euro);

 

per chi vende bombolette tipo spray atte a gettare schiuma, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 258 Euro (pagamento in misura ridotta pari a  Euro 50,00).

 

Tali divieti (uso e vendita di bombolette spray atte a gettare schiuma) valgono solo ed esclusivamente nei giorni in cui si svolgono i corsi mascherati del Carnevale Bientinese e precisamente nei giorni 1; 8; 15; 22 e 24 febbraio 2004.

 

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.