IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 57198 del 23.12.2003 inerente la classificazione come industria insalubre di prima classe della ditta Nuova Paralumi Due con sede in Bientina, via del Monte est 3, essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 108, lettera A, del relativo elenco;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 9 del 15.01.2004;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
DECRETA
1) Che per ogni conseguente effetto, la ditta Nuova Paralumi Due, con sede in Bientina, via del Monte est 3, è classificata come industria insalubre di prima classe, secondo quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS. 27.07.1934, n. 1265 al n. 108, comma A dell'elenco delle industrie insalubri contenuto come parte integrante nel Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994.
2) Richiama la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori e del D. Lgs 626/94 e successive modifiche, nonché alle condizioni imposte dalla stessa Commissione e di seguito riportate:
· La deroga all'altezza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 303/56 è vincolata alla ditta richiedente e alla destinazione dichiarata;
· Obbligo della denuncia emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88.