IL SINDACO
VISTI gli artt. 216 e 217 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.1934;
VISTO il vigente elenco delle industrie insalubri di cui al predetto art. 216, contenuto come parte integrante del Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994 e riportante le lavorazioni che determinano come insalubre un'attività;
VISTA la proposta del Direttore U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa, Zona Valdera, prot. 60526 del 06.08.2004 inerente la classificazione come industria insalubre di seconda classe della ditta UFO PLAST d i Consoloni Vito & C. s.n.c. essendo compresa, per l'attività svolta e i materiali usati, al n. 42, lettera B, del relativo elenco;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 356 del 18.08.2004;
VISTI gli artt. 102 e seguenti del R.D. 3.2.1901 n. 45;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
DECRETA
Che per ogni conseguente effetto, la ditta UFO PLAST di Consoloni Vito & C. con sede in Calcinaia, via Barducci n. 16 e attività lavorativa in Bientina, via S. Piero,è classificata come industria insalubre di seconda classe, secondo quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS. 27.07.1934, n. 1265 al n. 42, comma B dell'elenco delle industrie insalubri contenuto come parte integrante nel Decreto del Ministero della Sanità del 5.9.1994. Si richiama altresì la ditta stessa a quanto prescritto dalla Commissione N.I.P. relativamente al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni; del D.L. 277/91 sulla valutazione dei rischi rumore, piombo e amianto ai fini della protezione dei lavoratori e del D. Lgs 626/94 e successive modifiche.