D.Lgs 33/2013 art. 23, c. 1 / D.Lgs 190/2012 art. 1, c. 16 Provvedimenti dirigenti amministrativi
In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato: "Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- a) autorizzazione o concessione (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97);
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97) ;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
- (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)
Indietro
70 schede trovate
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa),
in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.