COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

                                                                                                                                                                                                              

N. 11

del  17 febbraio 2004

 

OGGETTO:

Presa di posizione in ordine alle problematiche inerenti la competenza al pagamento delle rette di ricovero presso la Casa di Riposo.

 

 

 

L'anno  duemilaquattro, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che θ stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  MORINI Paolo     sindaco

 

 

si

 

 

 

 

   

8)  NANNINI Ivo

 

 

 

si

 

   

2)  NANNONI VANNETTI Tania

 

 

 

si

 

   

9)  BALDI Danilo

 

 

si

 

 

   

3)  SCARPELLI Daniele

 

 

si

 

 

   

10)  CINELLI Leonardo

 

 

si

 

 

   

4)  PARTINI ALCIDI Elena

 

 

si

 

 

   

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

si

 

 

   

5)  FICALBI Alessia

 

 

si

 

 

   

12)  VARLETTA Amelio

 

 

si

 

 

   

6)  RAGNI Marco

 

 

si

 

 

   

13)  STENDARDI Tiziano

 

 

si

 

 

   

7)  MARSILI Lanfranco

 

 

si

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      11

In carica n.   13

 

Assenti n.         2

 

            Risultano altresμ presenti, in qualitΰ di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

SAMMICHELI Fabrizio.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor MORINI Paolo nella sua qualitΰ di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta θ pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  ………………………………………………………………

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

 

IL   CONSIGLIO  COMUNALE

 

VISTA la legge 328/2000 avente ad oggetto: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

 

CONSIDERATO che l'articolo 6 comma 4 della stessa legge, stabilisce che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

 

ATTESO che tale nuova normativa che ha abrogato la legge 6972 del 1890 che istituiva il domicilio di soccorso ha fatto chiarezza su una questione che spesso era oggetto di diverse interpretazioni da parte dei soggetti obbligati alla integrazione delle rette di ricovero di anziani ospiti della locale Casa di riposo;

 

CONSIDERATO che per meglio comprendere il problema occorre comunque rifarsi a tale normativa la quale accollava l'onere di una eventuale integrazione al pagamento della retta di ricovero di anziani in difficoltΰ, al Comune dove il soggetto aveva acquisito il "domicilio di soccorso" , con la precisazione che tale domicilio si acquisiva dopo due anni di residenza in un Comune, ad eccezione tuttavia della residenza acquisita direttamente presso la casa di riposo che non faceva scattare l'acquisizione del domicilio di soccorso anche se perdurava per un periodo superiore a due anni;

 

ATTESO che la nuova normativa appare molto piω chiara e di facile interpretazione in quanto pone l'obbligo di una eventuale integrazione economica, a carico del Comune nel quale il ricoverato ha avuto la residenza prima del ricovero;

 

CONSIDERATO tuttavia che dubbi interpretativi sono giΰ sorti in ordine alla disposizione che prevede la previa informazione al Comune di provenienza, in quanto non viene specificato quali siano gli effetti di tale informazione in ordine al successivo obbligo di provvedere al pagamento;

 

RITENUTO che la dizione "previamente informato" non possa comunque essere intesa come “previamente autorizzato", in quanto la dizione ha un valore giuridico notevolmente diverso e non estensibile per analogia nei casi in cui non sia espressamente previsto;

 

ATTESO che se da una prima lettura della norma sembrano non sussistere dubbi interpretativi nel caso in cui le spese di ricovero gravino sugli Enti locali sin dalla data di inserimento nelle strutture residenziali, dubbi possono invece sorgere nei casi in cui i soggetti ricoverati siano inizialmente in grado di far fronte con propri mezzi all'intera retta e vengano a trovarsi in un secondo tempo in condizioni di indigenza, oppure passino dalla situazione di ricoverati "autosufficienti" a "non autosufficienti" con conseguenti maggiori oneri a proprio carico;

 

RITENUTO opportuno precisare che la poca chiarezza della norma pone i Comuni sede di Case di Riposo nel potenziale rischio di vedersi accollare integrazioni economiche di rette di ricovero di cittadini residenti al momento del ricovero in altro Comune e che, successivamente al ricovero stesso si trovino in condizioni di impossibilitΰ di provvedere per intero al pagamento della retta di ricovero;

 

CONSIDERATO che l'acquisizione della residenza presso la Casa di Riposo costituisce un adempimento obbligatorio previsto dalla legge che non dovrebbe in alcun caso escludere l'obbligo economico del Comune di precedente residenza;

 

ATTESO che si sono recentemente verificate controversie interpretative fra questo Comune e altri Enti in ordine alle problematiche sopra esposte;

 

RITENUTO pertanto opportuno adottare una precisa presa di posizione che, esattamente in linea con le previsioni di legge, escluda il rischio di vedere imputate al modesto Bilancio comunale, spese di competenza di altri Enti senza avere fra l'altro la possibilitΰ di controllo preventivo sulle scelte della Casa di Riposo in ordine al soggetti ammessi presso la struttura;

 

RITENUTO, in attesa di giurisprudenza in merito, evitare una eccessiva penalizzazione per i Comuni sedi di RR.SS.AA. come il nostro, adottando questo specifico atto che verrΰ portato a conoscenza delle strutture presenti sul territorio, alla USL di appartenenza e limitrofe e alla Regione Toscana, al fine di rendere nota la posizione ferma del Comune di Gaiole in Chianti contro interpretazioni difformi che non riteniamo legittime;

 

Tutto ciς premesso e considerato;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio ;

 

VISTO il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

DELIBERA

 

1)       in adempimento a quanto previsto dall'articolo 6 comma quarto della legge 328/2000, tutti i soggetti che verranno stabilmente ricoverati presso la locale Casa di Riposo di Gaiole in Chianti sia come autosufficienti che come non autosufficienti, e per i quali si renda necessaria una integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero, dovranno essere assistiti dal comune nel quale essi avevano la residenza prima del ricovero;

 

2)       di precisare che tale obbligo sussisterΰ anche nel caso in cui il soggetto ricoverato sia inizialmente in grado di far fronte con i propri mezzi all'intera retta e venga a trovarsi in un secondo tempo in condizioni di indigenza, in quanto la legge statale non specifica se la "preventiva informazione" prevista debba essere fornita al momento del ricovero;

 

3)       di precisare che tale obbligo sussisterΰ anche nel caso in cui il soggetto venga ricoverato in condizioni di "autosufficienza" e per l'aggravarsi della sua posizione personale venga successivamente dichiarato "non autosufficiente" , in quanto tale passaggio viene considerato come prosecuzione del precedente ricovero e non come nuovo ricovero comportante il passaggio dell'onere economico dell'integrazione della retta al Comune di attuale residenza e coincidente con il comune sede della RR.SS.M.;

 

4)       di dare atto che sulla proposta deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli riportati in premessa, che vengono allegati all'originale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor ……………………. (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to  Paolo Morini

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Daniele Scarpelli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..