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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
11 |
del 17
febbraio 2004 |
OGGETTO: |
Presa
di posizione in ordine alle problematiche inerenti la competenza al pagamento
delle rette di ricovero presso la Casa di Riposo. |
L'anno duemilaquattro, il giorno diciassette
del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che θ stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
CONSIGLIERI
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Presenti |
Assenti |
1) MORINI Paolo sindaco |
si |
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8) NANNINI Ivo |
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si |
2) NANNONI VANNETTI Tania |
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si |
9) BALDI Danilo |
si |
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3) SCARPELLI Daniele |
si |
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10) CINELLI Leonardo |
si |
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4) PARTINI ALCIDI Elena |
si |
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11) PAGLIANTINI Serena |
si |
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5) FICALBI Alessia |
si |
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12) VARLETTA Amelio |
si |
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6) RAGNI Marco |
si |
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13) STENDARDI Tiziano |
si |
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7) MARSILI Lanfranco |
si |
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Assegnati n. 13
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Presenti
n. 11 |
In carica n. 13
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Assenti
n. 2 |
Risultano altresμ presenti, in
qualitΰ di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:
SAMMICHELI
Fabrizio.
Risultato che gli intervenuti sono in
numero legale:
-
Presiede il signor MORINI
Paolo nella sua qualitΰ di sindaco.
-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio
1997, n. 127) il segretario comunale signor
FALERI d.ssa Lorenza.
La seduta θ pubblica.
Vengono nominati scrutatori i
signori:
Il Presidente dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
VISTA la legge 328/2000 avente ad oggetto: "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
CONSIDERATO che
l'articolo 6 comma 4 della stessa legge,
stabilisce che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato assume gli obblighi
connessi all'eventuale integrazione economica;
ATTESO che tale nuova
normativa che ha abrogato la legge 6972 del 1890 che istituiva il domicilio di
soccorso ha fatto chiarezza su una questione che spesso era oggetto di diverse
interpretazioni da parte dei soggetti obbligati alla integrazione delle rette
di ricovero di anziani ospiti della locale Casa di riposo;
CONSIDERATO che per meglio comprendere il problema occorre
comunque rifarsi a tale normativa la quale accollava l'onere di una eventuale
integrazione al pagamento della retta di ricovero di anziani in difficoltΰ, al
Comune dove il soggetto aveva acquisito il "domicilio di soccorso" ,
con la precisazione che tale domicilio si acquisiva dopo due anni di residenza
in un Comune, ad eccezione tuttavia della residenza acquisita direttamente
presso la casa di riposo che non faceva scattare l'acquisizione del domicilio
di soccorso anche se perdurava per un periodo superiore a due anni;
ATTESO che la nuova
normativa appare molto piω chiara e di facile interpretazione in quanto pone
l'obbligo di una eventuale integrazione economica, a carico del Comune nel
quale il ricoverato ha avuto la residenza prima del ricovero;
CONSIDERATO tuttavia che dubbi interpretativi sono giΰ sorti
in ordine alla disposizione che prevede la previa informazione al Comune di
provenienza, in quanto non viene specificato quali siano gli effetti di tale
informazione in ordine al successivo obbligo di provvedere al pagamento;
RITENUTO che la dizione "previamente informato"
non possa comunque essere intesa come previamente autorizzato", in quanto
la dizione ha un valore giuridico notevolmente diverso e non estensibile per
analogia nei casi in cui non sia espressamente previsto;
ATTESO
che se da una prima lettura della norma sembrano non sussistere dubbi
interpretativi nel caso in cui le spese di ricovero gravino sugli Enti locali
sin dalla data di inserimento nelle strutture
residenziali, dubbi possono invece sorgere nei casi in cui i soggetti
ricoverati siano inizialmente in grado di far fronte con propri mezzi
all'intera retta e vengano a trovarsi in un secondo tempo in condizioni di
indigenza, oppure passino dalla situazione di ricoverati
"autosufficienti" a "non autosufficienti" con conseguenti
maggiori oneri a proprio carico;
RITENUTO
opportuno precisare che la poca chiarezza della norma pone i Comuni sede di Case
di Riposo nel potenziale rischio di vedersi accollare integrazioni economiche
di rette di ricovero di cittadini
residenti al momento del ricovero in altro Comune e che, successivamente al
ricovero stesso si trovino in condizioni di impossibilitΰ di provvedere per
intero al pagamento della retta di ricovero;
CONSIDERATO che l'acquisizione della residenza presso la
Casa di Riposo costituisce un adempimento obbligatorio previsto dalla legge che
non dovrebbe in alcun caso escludere l'obbligo economico del Comune di
precedente residenza;
ATTESO che si sono recentemente verificate controversie
interpretative fra questo Comune e altri Enti in ordine alle problematiche
sopra esposte;
RITENUTO pertanto opportuno adottare
una precisa presa di posizione che, esattamente in linea con le previsioni di
legge, escluda il rischio di vedere imputate al modesto Bilancio comunale,
spese di competenza di altri Enti senza avere fra l'altro la possibilitΰ di
controllo preventivo sulle scelte della Casa di Riposo in ordine al soggetti
ammessi presso la struttura;
RITENUTO, in attesa di giurisprudenza in merito, evitare una
eccessiva penalizzazione per i Comuni sedi di RR.SS.AA. come il nostro,
adottando questo specifico atto che verrΰ portato a conoscenza delle strutture
presenti sul territorio, alla USL di appartenenza e limitrofe e alla Regione
Toscana, al fine di rendere nota la posizione ferma del Comune di Gaiole in
Chianti contro interpretazioni difformi che non riteniamo legittime;
Tutto
ciς premesso e considerato;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio ;
VISTO il Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente
espressi ;
DELIBERA
1) in adempimento a quanto previsto dall'articolo 6 comma
quarto della legge 328/2000, tutti i soggetti che verranno stabilmente
ricoverati presso la locale Casa di Riposo di Gaiole in Chianti sia come
autosufficienti che come non autosufficienti, e per i quali si renda necessaria
una integrazione economica per il pagamento della retta di ricovero, dovranno
essere assistiti dal comune nel quale essi avevano la residenza prima del
ricovero;
2)
di precisare che tale obbligo
sussisterΰ anche nel caso in cui il soggetto ricoverato sia inizialmente in
grado di far fronte con i propri mezzi all'intera retta e venga a trovarsi in
un secondo tempo in condizioni di indigenza, in quanto la legge statale non
specifica se la "preventiva informazione" prevista debba essere
fornita al momento del ricovero;
3) di
precisare che tale obbligo sussisterΰ anche nel caso in cui il soggetto venga
ricoverato in condizioni di "autosufficienza" e per l'aggravarsi
della sua posizione personale venga successivamente dichiarato "non
autosufficiente" , in quanto tale
passaggio viene considerato come prosecuzione del precedente ricovero e non
come nuovo ricovero comportante il passaggio dell'onere economico
dell'integrazione della retta al Comune di attuale residenza e coincidente con il
comune sede della RR.SS.M.;
4)
di dare atto che sulla proposta
deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli riportati in premessa,
che vengono allegati all'originale del presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Di identificare
responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
. (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Il presente
verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL
PRESIDENTE
F.to Paolo Morini
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
Il Consigliere F.to Daniele
Scarpelli
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
1)
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
2)
che la presente deliberazione:
·
E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma
3, del T.U. n. 267/2000);
·
Ha acquistato efficacia il giorno
.., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n.
.., in data
., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
·
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..