COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

                                                                                                                                                                                                              

N. 6

del  17 febbraio 2004

 

OGGETTO:

Modifica alla convenzione per la gestione del Centro Gioco Educativo di San Regolo.

 

 

 

L'anno  duemilaquattro, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  MORINI Paolo     sindaco

 

 

si

 

 

 

 

   

8)  NANNINI Ivo

 

 

 

si

 

   

2)  NANNONI VANNETTI Tania

 

 

si

 

 

   

9)  BALDI Danilo

 

 

si

 

 

   

3)  SCARPELLI Daniele

 

 

si

 

 

   

10)  CINELLI Leonardo

 

 

si

 

 

   

4)  PARTINI ALCIDI Elena

 

 

si

 

 

   

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

si

 

 

   

5)  FICALBI Alessia

 

 

si

 

 

   

12)  VARLETTA Amelio

 

 

si

 

 

   

6)  RAGNI Marco

 

 

si

 

 

   

13)  STENDARDI Tiziano

 

 

si

 

 

   

7)  MARSILI Lanfranco

 

 

si

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      12

In carica n.   13

 

Assenti n.         1

 

            Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

SAMMICHELI Fabrizio.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor MORINI Paolo nella sua qualità di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  ………………………………………………………………

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 7 aprile 2003, esecutiva a termini di legge, con cui il consiglio comunale approvava:

-          il nuovo testo della “Convenzione per l'affidamento all'associazione senza scopo di lucro “La Ludoteca” della gestione del Centro Gioco Educativo di San Regolo”;

-          il nuovo “Regolamento di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “Ludoteca di San Regolo””;

 

EVIDENZIATO che è emersa la necessità di indicare nella Convenzione i comportamenti da tenere in caso di tardato o mancato pagamento delle quote da parte degli utenti e quelli relativi ai casi particolari sottoposti dall'Assistente sociale, aggiungendo all'articolo 3 i seguenti commi:

“”Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle quote di frequenza da parte degli utenti, che si protragga per oltre 30 giorni  rispetto al termine ordinario di pagamento, l'Amministrazione comunale provvederà ad anticipare all'Associazione l'importo corrispondente con contestuale invio di comunicazione all'utente moroso e per conoscenza all'Associazione, della sospensione del servizio fino all'accertato versamento del totale non corrisposto.””

 

“”Nei casi particolari sottoposti dall'Assistente sociale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento  (situazioni particolari e singolarmente valutabili dalla G.M.) per i quali venga consentita la frequenza gratuita o semi gratuita al Centro, il Comune provvederà ad accollarsi nei confronti dell'Associazione il relativo costo (totale o parziale). In entrambi i  casi verrà applicata la tariffa minima in vigore a tutte le ore di frequenza comprese quelle eventualmente a carico dell'utente.””;

 

CONSIDERATO che sia anche necessario anticipare al 28 febbraio il termine di liquidazione della rata a saldo in base alle somme effettivamente incassate nell'anno precedente;

 

RITENUTA pertanto l'opportunità di approvare le suddette variazioni da apportare all'articolo 3 della “Convenzione per l'affidamento all'associazione senza scopo di lucro “La Ludoteca” della gestione del Centro Gioco Educativo di San Regolo”;

  

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio ;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)     di approvare le modifiche evidenziate in narrativa da apportare all'articolo 3 della “Convenzione per l'affidamento all'associazione senza scopo di lucro “La Ludoteca” della gestione del Centro Gioco Educativo di San Regolo”, che, conseguentemente, sarà sostituito con il seguente:

ARTICOLO 3

Il Comune di Gaiole in Chianti si impegna a corrispondere all'Associazione , per la durata della presente convenzione (corrispondente al triennio 2003/2005), un  compenso omnicomprensivo anche degli oneri per  legge a suo carico e a titolo di rimborso spese, finalizzato  al sostegno delle attività di cui al precedente articolo 1, così articolato:

intero finanziamento concesso in base alla legge regionale 22/99 pari a E. 37.800,00  (contributo triennale);

Totale devoluzione delle somme incassate dal Comune di Gaiole in Chianti per le quote di iscrizione e frequenza versate dalle famiglie;

E. 30.000,00 (pari a E. 10.000,00 ad anno) con imputazione a carico del Bilancio comunale.

L'importo annuale da corrispondere viene pertanto suddiviso in una quota fissa pari a annui E. 22.600,00 che verrà corrisposta in quattro rate annue uguali liquidate nella 1^ quindicina dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno e Settembre- e una quota variabile determinata in base agli incassi annui.

Tale parte variabile verrà corrisposta in 4 rate di cui n. 3  in acconto e n. 1 rata a saldo.

Le rate in acconto verranno corrisposte nei mesi di: APRILE, LUGLIO, NOVEMBRE

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo verrà liquidata la rata a saldo in base alle somme effettivamente incassate nell'anno precedente.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento delle quote di frequenza da parte degli utenti, che si protragga per oltre 30 giorni  rispetto al termine ordinario di pagamento, l'Amministrazione comunale provvederà ad anticipare all'Associazione l'importo corrispondente con contestuale invio di comunicazione all'utente moroso e per conoscenza all'Associazione, della sospensione del servizio fino all'accertato versamento del totale non corrisposto.

Il Comune si attiverà  secondo le norme di legge per il recupero di eventuali somme non pagate.

Nei casi particolari sottoposti dall'Assistente sociale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento  (situazioni particolari e singolarmente valutabili dalla G.M.) per i quali venga consentita la frequenza gratuita o semi gratuita al Centro, il Comune provvederà ad accollarsi nei confronti dell'Associazione il relativo costo (totale o parziale). In entrambi i  casi verrà applicata la tariffa minima in vigore a tutte le ore di frequenza comprese quelle eventualmente a carico dell'utente.

Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi oltre quelli sopra descritti anche nel caso di contributi finalizzati che  andranno in via prioritaria a ricoprire le somme prelevate dal Bilancio dell'Ente.

A fronte di tali riscossioni l'Associazione rilascerà idoneo documento fiscale ai sensi della normativa vigente.

L'Associazione si impegna a presentare all'Ente, entro il mese di Gennaio di ogni anno la rendicontazione consuntiva dell'anno precedente, corredata delle copie di tutti i documenti contabili e fiscali comprovanti le voci di spesa. 

 

2)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor ……………………. (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to  Paolo Morini

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Tania Nannoni

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..