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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
2 |
del 1
febbraio 2005 |
OGGETTO: |
Modifiche al Regolamento Edilizio
Intercomunale. |
L'anno duemilacinque, il giorno primo
del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che θ stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
CONSIGLIERI
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Presenti |
Assenti |
1) PARIGI
Claudio sindaco |
si |
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8) CIONI Alberto |
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si |
2) SAMMICHELI Fabrizio |
si |
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9) NICOMEDI Enio |
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si |
3) CHINI Lorenzo |
si |
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10) SANTINELLI Donatella |
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si |
4) GRONCHI Stefano |
si |
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11) PAGLIANTINI Serena |
si |
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5) PESCINI Michele |
si |
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12) BRUNI Giuliano |
si |
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6) MONTAGNANI Deborah |
si |
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13) MUGNAINI Sandro Lorenzo |
si |
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7) RENAI Federico |
si |
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Assegnati n. 13
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Presenti
n. 10 |
In carica n. 13
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Assenti
n. 3 |
Risultano altresμ presenti, in
qualitΰ di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:
================================.
Risultato che gli intervenuti sono in
numero legale:
-
Presiede il signor PARIGI
Claudio nella sua qualitΰ di sindaco.
-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio
1997, n. 127) il segretario comunale signor
FALERI d.ssa Lorenza.
La seduta θ pubblica.
Vengono nominati scrutatori i
signori:
Il Presidente dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
IL
SINDACO-PRESIDENTE
illustra l'argomento.
Chiede
e prende la parola il consigliere Pagliantini Serena che ritiene sia un
controsenso che i componenti della Commissione Intercomunale abbiano degli
incarichi pubblici.
Il
sindaco fa presente che, rispetto al Regolamento previdente, c'θ un
miglioramento in quanto non θ ammessa attivitΰ a favore di privati. L'attivitΰ di consulenza θ ammissibile
previa deroga della giunta comunale.
Il
consigliere Bruni Giuliano considera valido il divieto di incarichi privati, ma
la seconda fase lo lascia perplesso. Riterrebbe meno opportuna la progettazione.
Riferisce che il suo
gruppo consiliare intende astenersi dalla votazione per le motivazioni sopra
dette.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI l'illustrazione del sindaco e gli
interventi che ad essa si sono succeduti;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 102 del 30 dicembre 1998, esecutiva a
termini di legge, con cui il consiglio
comunale approvava il Regolamento Edilizio Unico. ;
CONSIDERATO che l'adeguamento
del Regolamento Edilizio al quadro normativo entrato successivamente in vigore,
non θ ancora stato approvato;
ATTESO che le deliberazioni
di approvazione del Regolamento Edilizio contenevano l'espresso impegno dei
singoli Enti a non modificare il suddetto Regolamento se non congiuntamente e
previo accordo fra i vari Comuni;
VERIFICATA l'importanza, in attesa dell'approvazione del
testo completo, di procedere alla modifica dell'articolo 6 "Diritti e
doveri dei commissari", al fine di semplificare le procedure di nomina ed
il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;
DATO atto che detta
modifica θ il complemento di quella giΰ intervenuta a seguito dell'intesa
del marzo 2002;
VISTO l'accordo preliminare per la modifica al Regolamento
Edilizio Intercomunale, sottoscritto dai sindaci dei comuni di Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti;
RITENUTO opportuno procedere alla urgente modifica
dell'articolo 6, in attesa dell'approvazione del testo integrale modificato del
Regolamento Edilizio Intercomunale;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole:
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 7, CONTRARI N.
0, ASTENUTI N. 3 (Pagliantini Serena, Bruni Giuliano, Mugnaini Sandro Lorenzo);
D E L I B E R
A
1)
di apportare al Regolamento Edilizio Intercomunale,
approvato con deliberazione n. 102 del
30 dicembre 1998, esecutiva a termini di legge, le modifiche ai seguenti commi
dell'articolo 6, precisando che le frasi in neretto vengono aggiunte, mentre
quelle sopralineate vengono tolte:
-
Comma
4:
la giunta comunale dichiara decaduto il commissario assente senza giustificato
motivo o adeguato preavviso per tre sedute anche non consecutive, o condannato
per reato penale anche in primo grado, o cancellato dal proprio albo o elenco
professionale, o sospeso dall'esercizio della professione, o protestato, o che
tenga condotta incompatibile col decoro della funzione, o che assuma incarichi
professionali, da parte di privati, nel Comune durante il proprio mandato, o
che partecipi all'esame o all'espressione del parere su un intervento pur
essendovi interessato, o che venga meno all'obbligo di riserbo. La giunta
comunale sospende provvisoriamente il commissario sottoposto a procedimento
penale per fatti collegati al mandato.
-
Comma 12: i componenti della Commissione
Edilizia non possono esercitare attivitΰ di libera professione relativa a
interventi urbanistici o edilizi ricadenti nel territorio del Comune durante il
periodo in cui ne fanno parte. Possono tuttavia portare a compimento gli
incarichi su cui si sia giΰ espressa la commissione. La giunta comunale all'atto
della nomina e mai dopo puς a richiesta esonerare il commissario dal divieto di assumere
durante il mandato incarichi su
cui dovrebbe esprimersi la commissione stessa da parte di pubbliche
amministrazioni per interventi ricadenti nel territorio comunale. L'esonero
θ scritto nel verbale della prima seduta.
-
Comma
13:
Salvo i funzionari pubblici chiamati per dovere d'ufficio nessuno puς essere
nominato commissario per piω di due mandati consecutivi; puς
essere commissario per il mandato successivo il commissario che si sia dimesso
per avere assunto incarichi pubblici, se all'atto della nuova nomina la
commissione edilizia si sia giΰ espressa definitivamente sull'intervento ad
eccezione di specifiche e motivate deroghe concesse dalla Giunta Municipale.
-
Comma 16: Resta salva
la facoltΰ del Comune di non istituire la Commissione Edilizia, fermo
restando l'obbligo di istituzione della
Commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell'art. 89 comma 8^ della L.R.
1/2005.
2)
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990 i pareri
favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del
presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
Pietro Guideri
(Capo
II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Il presente
verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL
PRESIDENTE
F.to Claudio Parigi
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
Il Consigliere F.to
Fabrizio Sammicheli
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
1)
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
2)
che la presente deliberazione:
·
E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma
3, del T.U. n. 267/2000);
·
Ha acquistato efficacia il giorno
.., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n.
.., in data
., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
·
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..