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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
49 |
del 30
settembre 2005 |
OGGETTO: |
Affidamento del servizio
pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale.
Determinazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.
239, e della Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione
generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10
novembre 2004; |
L'anno duemilacinque, il giorno trenta
del mese di settembre alle ore 16,00 nella sala della parrocchia di San
Sigismondo di Gaiole in Chianti.
Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
CONSIGLIERI
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Presenti |
Assenti |
1) PARIGI
Claudio sindaco |
si |
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8) CIONI Alberto |
si |
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2) SAMMICHELI Fabrizio |
si |
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9) NICOMEDI Enio |
si |
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3) CHINI Lorenzo |
si |
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10) SANTINELLI Donatella |
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si |
4) GRONCHI Stefano |
si |
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11) PAGLIANTINI Serena |
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si |
5) PESCINI Michele |
si |
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12) BRUNI Giuliano |
si |
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6) MONTAGNANI Deborah |
si |
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13) SPADA Roberta Nelly |
si |
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7) RENAI Federico |
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si |
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Assegnati n. 13
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Presenti
n. 10 |
In carica n. 13
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Assenti
n. 3 |
Risultano altresì presenti, in
qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:
================================.
Risultato che gli intervenuti sono in
numero legale:
-
Presiede il signor PARIGI
Claudio nella sua qualità di sindaco.
-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio
1997, n. 127) il segretario comunale signor
FALERI d.ssa Lorenza.
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i
signori: ………………………………………………………………
Il Presidente dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
IL SINDACO-PRESIDENTE
evidenzia che si
tratta di accordare la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre
2012, sempre che tale interpretazione venga confermata da specifica norma
interpretativa.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
PREMESSO
-
che la società Fiorentina Gas s.p.a., con sede in Firenze in
via dei Neri 25 cap 50122 c.f. e p.i.
00424350486 Reg. Imprese di Firenze n.21520-
Iscrizione REA CCIAA Firenze 237735- capitale sociale E 3.000.000, 00
interamente versato, il cui statuto viene qui allegato alla lettera ”A” a tutti gli effetti di legge;
-
che Fiorentina Gas s.p.a. è società soggetta alla attività
di direzione e coordinamento dell'Eni s.p.a.;
-
che con atto di concessione del pubblico servizio del gas
deliberato in data del 20 dicembre 1991, attribuì i servizi relativi al gas
naturale alla società Fiorentina Gas s.p.a.;
-
che il rapporto di servizio pubblico tra il Comune e la
società di gestione prosegue dunque anche sulla base della convenzione del
pubblico servizio del gas stipulata il 13 ottobre 1993, con decorrenza dal 1 luglio 1999 e avente
durata originaria fino alla naturale scadenza fissata al 30 giugno 2029;
-
che nel frattempo sono intervenute le disposizioni di cui al
d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (articolo 15) e di cui alla legge 23 agosto 2004,
n. 239 (articolo 1, comma 69°);
-
che l'articolo 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000
prevede l'anticipata cessazione delle concessioni e affidamenti in essere al
momento della relativa entrata in vigore. Infatti, la norma di legge stabilisce
che «Per l'attività di distribuzione del
gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione
delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa
entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli
affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di
scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono
fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai
titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un
rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14,
calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,
per quanto non desumibile dalla volontà delle parti,
con i criteri di cui alle lettere a)
e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578…»;
-
che l'articolo 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000,
richiamato dalla disposizione appena riportata, precisa che «Il periodo
transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31
dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate,
in misura non superiore a: // a)
un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si
realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza
complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle società oggetto di fusione; // b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), l'utenza servita
risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un
ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il
termine di cui alla lettera a),
il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale»;
-
che il comma 8° del medesimo art. 15 prevedeva a sua volta
che «Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi
incrementi possono essere sommati»;
-
che peraltro è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004, n.
239 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, legge
recante «Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia»;
-
che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 prevede
tra l'altro che «il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5,
termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio,
qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse … È abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000»;
-
che circa la disciplina giuridica del c.d. periodo
transitorio quale risultante dal combinato disposto delle sopra riportate
disposizioni dell'articolo 15, comma 5° e 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell'articolo
1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 è intervenuta la circolare del
Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle
risorse minerarie, prot. 0002355 del 10 novembre 2004 avente per oggetto «Chiarimenti in materia di affidamenti e
concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69,
della legge 23 agosto 2004, n. 239»;
-
che la circolare è espressamente indirizzata tra l'altro agli enti locali, per il tramite
dell'ANCI;
-
che, in particolare, la circolare chiarisce che il
legislatore ha esteso la durata minima del periodo transitorio durante il quale
proseguono le concessioni e gli affidamenti del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale in essere al momento dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, la circolare afferma che l'articolo 1, comma
69° della legge n. 239 del 2004 ha portato la scadenza del periodo transitorio
di base dal 31 dicembre 2005 (così il sopra riportato art. 15, comma 5° del
d.lgs. n. 164 del 2000) al 31 dicembre 2007, con possibilità per gli enti
locali di stabilire la scadenza al 31 dicembre 2008 in presenza di ragioni di
pubblico interesse: «L'innovazione
introdotta dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04 stabilisce che il
termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo
comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007. Ne deriva che le stesse concessioni e
gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro
il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo
hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il
31 dicembre 2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a
concedere un maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare,
al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da
bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici
in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione»;
-
che ancora la circolare ministeriale precisa che la durata
del periodo transitorio, come determinata ai sensi del precedente alinea, può
essere incrementata laddove - almeno un anno prima del 31 dicembre 2007 - si
verifichino le condizioni di cui al sopra riportato art. 15, comma 7°, lett.
a), b) ovvero c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Resta fermo che qualora le
condizioni previste dalle singole lettere dell'art. 15, comma 7° del d.lgs. n.
164 del 2000 si verifichino dopo l'entrata in vigore della legge n. 239 del
2004, gli incrementi ivi contemplati non potrebbero essere tra loro cumulabili,
in considerazione dell'intervenuta abrogazione (da parte della legge appena
ricordata) del comma 8° del medesimo articolo 15: «Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio
disciplinate sub lettere a), b) e c) dello stesso articolo 15, comma 7, non
essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo
della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve
ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia
tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta
proroga disposta dall'ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sub
lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo
transitorio arrivi a conclusione entro il 31 dicembre 2010. // Si deve inoltre
ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato
dal sopraccitato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni
descritte alle lett. a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15, non sia più da
intendersi, come indicato nella stessa lettera a) “un anno prima dello scadere
dei cinque anni”, e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell'intervenuto
allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31
dicembre 2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove
disposizioni di legge»;
-
che tuttavia la circolare ritiene che la cumulabilità delle
estensioni del periodo transitorio previste dall'articolo 15, comma 7°, lett.
a), b) nonché c) del d.lgs. n. 164 del 2000 debba necessariamente operare per i
soggetti che avevano già acquisito le condizioni ivi previste alla data di
entrata in vigore della legge n. 239 del 2004: «La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, derivando dall'abrogazione
dell'articolo 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare
ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della
legge n. 239/04 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al
termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a
vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'articolo
15, comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma
transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/04, si deve
ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano
trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato
che, nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata
dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni
irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i
previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano»;
-
che ancora la circolare precisa che «Per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione
del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, si ritiene necessario che
tale decisione, come stabilito dall'articolo 1, comma 69, della legge 239/04,
intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorché esso si possa
ritenere non perentorio. L'opportunità di una decisione dell'ente locale entro
tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all'impresa
di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti
verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione»;
-
che Fiorentina Gas s.p.a. è una società la quale alla data
di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 possedeva i requisiti indicati
dall'articolo 15, comma 7°, lett. b) e c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti,
alla data del 28 settembre 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 239
del 2004), era in possesso dei suddetti requisiti.
Inoltre, per quanto riguarda il disposto dell'articolo 15,
comma 7°, lett. b) del d.lgs. n. 164 del 2000, come risulta dai dati di
bilancio di Fiorentina Gas per l'esercizio chiuso al 31/12/2003, ed approvati
dalla assemblea dei soci di Fiorentina Gas il
23 aprile 2004, alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del
2004 l'utenza servita attraverso le reti di distribuzione gestite da
Fiorentina Gas s.p.a. era pari a 314.654 clienti finali quindi
superiore a 100.000 clienti finali e il gas transitato attraverso tali
reti era di 571,9 milioni di metri cubi e quindi superiore a 100 milioni di metri cubi . Infine, come
risulta dal Libro Soci conservato presso la sede legale di Fiorentina Gas, alla
predetta data del 28 settembre 2004 il capitale privato in Fiorentina Gas era
pari al 51, 031 % e dunque superiore alla quota del 40% del capitale sociale
prevista dall'art. 15, comma 7°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000;
-
che dunque in base alla sopra riportata circolare del
Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle
risorse minerarie indirizzata agli enti locali, Fiorentina Gas s.p.a. ha
acquisto il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla
somma di quanto previsto dall'articolo 15, comma 7°, lett. b) e lett. c) del
d.lgs. n. 164 del 2000 e cioè pari a quattro anni;
-
che peraltro nel caso di specie sussiste l'esigenza di
valorizzare l'azionariato comunale in Fiorentina Gas s.p.a. e di potenziare l'operato
e la funzionalità stessa della società, anche in vista dell'attuazione del Progetto Industriale Toscano per il settore
gas ed energia. Memorandum of understanding, già sottoscritto tra il Comune
di Firenze, il Comune di Pisa, il Comune di Pistoia, il Comune di Empoli e la
Società Italiana per il Gas s.p.a. (Italgas)
in data 14 ottobre 2004;
-
che il predetto Progetto
Industriale Toscano prevede la costituzione di una società holding inizialmente per conferimento
delle partecipazioni ora detenute dai rispettivi soci in Fiorentina Gas s.p.a.
e Toscana Gas s.p.a. ;
-
che il capitale della società holding dovrà essere
sempre controllato in via di
maggioranza assoluta dagli enti locali e che la holding sarà socio di
maggioranza nelle società di distribuzione Fiorentina Gas s.p.a. e Toscana Gas
s.p.a.;
-
che peraltro in base al Progetto Industriale Toscano
si prevede altresì la partecipazione nella predetta holding dei comuni
non soci in Fiorentina Gas e Toscana Gas, ma che hanno affidato l'esercizio del
servizio pubblico di distribuzione alle suddette società tramite concessione
rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. N. 164/2000;
-
che ancora in base al Progetto
Industriale Toscano, si prevede la possibilità di partecipazione nella
predetta holding da parte di Comuni
presso i quali il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è
espletato da Italgas s.p.a. in esecuzione di concessioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000;
-
che peraltro il Progetto
Industriale Toscano può ritenersi aperto anche ad ulteriori Comuni e società
di distribuzione della Regione Toscana, fermo il vincolo per cui la maggioranza
assoluta del capitale della società holding
dovrà sempre appartenere ad enti locali;
-
che peraltro, con riferimento alle società coinvolte nell'attuazione
del Progetto Industriale Toscano, si
è dato corso all'obbligo di separazione societaria dell'attività di vendita
dall'attività di distribuzione del gas, imposto dall'art. 21 del già ricordato
d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, oggi Fiorentina Gas, Toscana Gas ed Italgas
espletano esclusivamente il servizio di distribuzione del gas naturale;
-
che, in considerazione di tutto quanto sopra, nel caso di
specie sussistono le ragioni di pubblico interesse le quali, ai sensi dell'art.
1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle
attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie
prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, legittimano l'ente locale a prorogare di
un anno (e cioè fino al 31 dicembre 2008) la durata del periodo transitorio:
infatti, la compiuta realizzazione del Progetto
Industriale Toscano richiederà consistenti tempi tecnici che si
estenderanno verosimilmente all'intera durata del periodo transitorio di legge;
ed altresì si rende necessario consolidare il nuovo assetto societario che
risulterà dall'attuazione del Progetto
Industriale Toscano, in vista
delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che gli enti
locali dovranno indire ai sensi dell'art. 15, comma 6° del d.lgs. n. 164 del
2000;
-
che, peraltro, come ha precisato anche la giurisprudenza del
Consiglio di Stato, l'ente locale dispone sempre degli ordinari strumenti per incidere, in caso di inadempienze, sui
rapporti di affidamento del servizio in corso;
VISTI:
-
l'articolo 15, comma 5° e 7° del d.lgs. 23 maggio 2000, n.
164;
-
l'articolo 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239;
-
la circolare del Ministero delle attività produttive -
Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del
10 novembre 2004, indirizzata agli enti locali;
CONSIDERATO
che al settore del gas naturale non si applica l'articolo 113 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (così il relativo comma 1°);
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole:
VISTO il Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;
DELIBERA
1)
di accordare, per le ragioni esposte in motivazione, a
Fiorentina Gas s.p.a. la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre
2008, essendo il periodo transitorio di base fissato dalla legge al 31 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della
circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia
e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004;
2)
di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n.
239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive -
Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del
10 novembre 2004, del diritto di FiorentinaGas s.p.a. a proseguire nella
gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori quattro
anni una volta scaduto il periodo transitorio di cui al precedente punto 1.,
avendo già maturato i requisiti di incremento previsti dall'art. 15, comma 7°,
lett. b) e lett. c) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del
2004, e sempre che questa interpretazione venga confermata da specifica
norma interpretativa;
3)
di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che
la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas
nel territorio comunale avverrà, da parte di Fiorentina Gas s.p.a., per la
durata residua del rapporto, in conformità a quanto indicato in premessa;
4)
di incaricare i competenti organi di questa Amministrazione
comunale di porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della
presente deliberazione;
5)
di dare atto che
sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati
in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.
Infine,
IL CONSIGLIO
COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione
dell'atto ;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita :
4.
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;
D E L I B E R
A
di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
Pietro Guideri (Capo II della legge 7
agosto 1990, n. 241).
Il presente
verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL
PRESIDENTE
F.to Claudio
Parigi
…………………………………………………….
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri ………………………………………….. |
Il Consigliere F.to
Fabrizio Sammicheli …………………………………………. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
1)
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
2)
che la presente deliberazione:
·
E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma
3, del T.U. n. 267/2000);
·
Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data
……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
·
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal …………………………. al …………………………
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
……………………………………………..