COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

                                                                                                                                                                                                              

N. 49  

del  30 settembre 2005

 

OGGETTO:

Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale. Determinazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n. 239, e della Circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004;

 

L'anno  duemilacinque, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 16,00 nella sala della parrocchia di San Sigismondo di Gaiole in Chianti.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  PARIGI  Claudio     sindaco

 

 

si

 

 

   

8)  CIONI Alberto

 

 

si

 

   

2)  SAMMICHELI Fabrizio

 

 

si

 

 

   

9)  NICOMEDI Enio

 

 

si

 

   

3)  CHINI Lorenzo

 

 

si

 

 

 

 

   

10)  SANTINELLI Donatella

 

 

 

si

   

4)  GRONCHI Stefano

 

 

si

 

 

    

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

 

si

   

5)  PESCINI Michele

 

 

si

 

 

   

12)  BRUNI Giuliano

 

 

si

 

 

   

6)  MONTAGNANI Deborah

 

 

si

 

 

   

13)  SPADA Roberta Nelly

 

 

si

 

 

   

7)  RENAI Federico

 

 

 

si

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      10

In carica n.   13

 

Assenti n.        3

 

            Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

================================.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor PARIGI Claudio nella sua qualità di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  ………………………………………………………………

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

 

IL SINDACO-PRESIDENTE

 

evidenzia che si tratta di accordare la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012, sempre che tale interpretazione venga confermata da specifica norma interpretativa.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO

-          che la società Fiorentina Gas s.p.a., con sede in Firenze in via dei Neri 25 cap 50122 c.f. e  p.i. 00424350486 Reg. Imprese di Firenze n.21520-  Iscrizione REA CCIAA Firenze 237735- capitale sociale E 3.000.000, 00 interamente versato, il cui statuto viene qui allegato alla lettera ”A” a tutti gli effetti di legge;

-          che Fiorentina Gas s.p.a. è società soggetta alla attività di direzione e coordinamento dell'Eni s.p.a.;

-          che con atto di concessione del pubblico servizio del gas deliberato in data del 20 dicembre 1991, attribuì i servizi relativi al gas naturale alla società Fiorentina Gas s.p.a.;

-          che il rapporto di servizio pubblico tra il Comune e la società di gestione prosegue dunque anche sulla base della convenzione del pubblico servizio del gas stipulata il 13 ottobre 1993,  con decorrenza dal 1 luglio 1999 e avente durata originaria fino alla naturale scadenza fissata al 30  giugno 2029;

-          che nel frattempo sono intervenute le disposizioni di cui al d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (articolo 15) e di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (articolo 1, comma 69°);

-          che l'articolo 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000 prevede l'anticipata cessazione delle concessioni e affidamenti in essere al momento della relativa entrata in vigore. Infatti, la norma di legge stabilisce che «Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578…»;

-          che l'articolo 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000, richiamato dalla disposizione appena riportata, precisa che «Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: // a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione; // b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale»;

-          che il comma 8° del medesimo art. 15 prevedeva a sua volta che «Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati»;

-          che peraltro è entrata in vigore la legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, legge recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

-          che l'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 prevede tra l'altro che «il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse … È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000»;

-          che circa la disciplina giuridica del c.d. periodo transitorio quale risultante dal combinato disposto delle sopra riportate disposizioni dell'articolo 15, comma 5° e 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 e dell'articolo 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 è intervenuta la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, prot. 0002355 del 10 novembre 2004 avente per oggetto «Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239»;

-          che la circolare è espressamente indirizzata  tra l'altro agli enti locali, per il tramite dell'ANCI;

-          che, in particolare, la circolare chiarisce che il legislatore ha esteso la durata minima del periodo transitorio durante il quale proseguono le concessioni e gli affidamenti del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in essere al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, la circolare afferma che l'articolo 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 ha portato la scadenza del periodo transitorio di base dal 31 dicembre 2005 (così il sopra riportato art. 15, comma 5° del d.lgs. n. 164 del 2000) al 31 dicembre 2007, con possibilità per gli enti locali di stabilire la scadenza al 31 dicembre 2008 in presenza di ragioni di pubblico interesse: «L'innovazione introdotta dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/04 stabilisce che il termine del periodo transitorio a cui fa riferimento l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, non è più quello stabilito dal successivo comma 7, ma è ora il 31 dicembre 2007. Ne deriva che le stesse concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 proseguono per la loro originaria scadenza, se essa è compresa entro il 31 dicembre 2007 o, a seguito di decisione degli enti locali che a suo tempo hanno provveduto ad affidare o concedere il servizio di distribuzione, entro il 31 dicembre 2008. La motivazione di tale innovazione normativa appare volta a concedere un maggiore lasso di tempo agli enti locali per effettuare le gare, al fine di consentire la creazione di aggregazioni territoriali in modo da bandire gare che possano interessare aree sovracomunali, con evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione»;

-          che ancora la circolare ministeriale precisa che la durata del periodo transitorio, come determinata ai sensi del precedente alinea, può essere incrementata laddove - almeno un anno prima del 31 dicembre 2007 - si verifichino le condizioni di cui al sopra riportato art. 15, comma 7°, lett. a), b) ovvero c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Resta fermo che qualora le condizioni previste dalle singole lettere dell'art. 15, comma 7° del d.lgs. n. 164 del 2000 si verifichino dopo l'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, gli incrementi ivi contemplati non potrebbero essere tra loro cumulabili, in considerazione dell'intervenuta abrogazione (da parte della legge appena ricordata) del comma 8° del medesimo articolo 15: «Per quanto concerne le ulteriori estensioni del periodo transitorio disciplinate sub lettere a), b) e c) dello stesso articolo 15, comma 7, non essendo stato abrogato tale comma, ma essendo intervenuta l'abrogazione solo della possibilità di cumularle disposta dal successivo comma 8, si deve ritenere che il diritto ad usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora vigente e che, pertanto, nell'ipotesi più favorevole di estensione (intervenuta proroga disposta dall'ente locale e presenza di uno dei requisiti previsti sub lettere b) e c) del citato comma 7), la durata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31 dicembre 2010. // Si deve inoltre ritenere, in via interpretativa, che nel regime transitorio, come modificato dal sopraccitato comma 69, il termine per effettuare una delle tre operazioni descritte alle lett. a), b) e c) del comma 7 dell'articolo 15, non sia più da intendersi, come indicato nella stessa lettera a) “un anno prima dello scadere dei cinque anni”, e cioè entro il 31 dicembre 2004, ma, in conseguenza dell'intervenuto allungamento biennale del termine del periodo transitorio, un anno prima del 31 dicembre 2007, al fine di garantire la coerenza complessiva delle nuove disposizioni di legge»;

-          che tuttavia la circolare ritiene che la cumulabilità delle estensioni del periodo transitorio previste dall'articolo 15, comma 7°, lett. a), b) nonché c) del d.lgs. n. 164 del 2000 debba necessariamente operare per i soggetti che avevano già acquisito le condizioni ivi previste alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004: «La non cumulabilità delle estensioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, derivando dall'abrogazione dell'articolo 15, comma 8, disposta dalla nuova normativa, non può che operare ex nunc. Quindi, almeno per i soggetti che prima dell'entrata in vigore della legge n. 239/04 avevano già maturato tali condizioni, permane il diritto, al termine del periodo transitorio stabilito entro il 31 dicembre 2007, o 2008, a vedere sommati tutti gli incrementi maturati in base al disposto dell'articolo 15, comma 7 lettere a), b) e c) sopracitato. Infatti, in assenza di una norma transitoria a riguardo nell'ambito della stessa legge n. 239/04, si deve ritenere, in linea con i principi generali dell'ordinamento, che debbano trovare una adeguata tutela i diritti legittimamente acquisiti, considerato che, nell'ambito della riforma del sistema della distribuzione del gas operata dal decreto legislativo n. 164/00, le imprese hanno effettuato operazioni irreversibili e onerose di fusione o privatizzazione finalizzate ad ottenere i previsti prolungamenti del periodo transitorio che ne derivano»;

-          che ancora la circolare precisa che «Per quanto riguarda la facoltà degli enti locali di prorogare l'estensione del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, si ritiene necessario che tale decisione, come stabilito dall'articolo 1, comma 69, della legge 239/04, intervenga effettivamente entro il termine di sei mesi, ancorché esso si possa ritenere non perentorio. L'opportunità di una decisione dell'ente locale entro tale termine consegue dalla necessità di dare da subito certezza operativa all'impresa di distribuzione esistente sulla durata degli affidamenti, dato che altrimenti verrebbe impedito qualunque nuovo investimento nelle reti di distribuzione»;

-          che Fiorentina Gas s.p.a. è una società la quale alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 possedeva i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 7°, lett. b) e c) del d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, alla data del 28 settembre 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004), era in possesso dei suddetti requisiti.

Inoltre, per quanto riguarda il disposto dell'articolo 15, comma 7°, lett. b) del d.lgs. n. 164 del 2000, come risulta dai dati di bilancio di Fiorentina Gas per l'esercizio chiuso al 31/12/2003, ed approvati dalla assemblea dei soci di Fiorentina Gas il   23 aprile 2004, alla data di entrata in vigore della legge n. 239 del 2004 l'utenza servita attraverso le reti di distribuzione gestite da Fiorentina  Gas s.p.a. era pari  a 314.654 clienti finali  quindi  superiore a 100.000 clienti finali e il gas transitato attraverso tali reti era di 571,9 milioni di metri cubi e quindi superiore  a 100 milioni di metri cubi . Infine, come risulta dal Libro Soci conservato presso la sede legale di Fiorentina Gas, alla predetta data del 28 settembre 2004 il capitale privato in Fiorentina Gas era pari al 51, 031 % e dunque superiore alla quota del 40% del capitale sociale prevista dall'art. 15, comma 7°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000;

-          che dunque in base alla sopra riportata circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie indirizzata agli enti locali, Fiorentina Gas s.p.a. ha acquisto il diritto ad un incremento del periodo transitorio di base pari alla somma di quanto previsto dall'articolo 15, comma 7°, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n. 164 del 2000 e cioè pari a quattro anni;

-          che peraltro nel caso di specie sussiste l'esigenza di valorizzare l'azionariato comunale in Fiorentina Gas s.p.a. e di potenziare l'operato e la funzionalità stessa della società, anche in vista dell'attuazione del Progetto Industriale Toscano per il settore gas ed energia. Memorandum of understanding, già sottoscritto tra il Comune di Firenze, il Comune di Pisa, il Comune di Pistoia, il Comune di Empoli e la Società Italiana per il Gas s.p.a. (Italgas)  in data 14 ottobre 2004;   

-          che il predetto Progetto Industriale Toscano prevede la costituzione di una società holding inizialmente per conferimento delle partecipazioni ora detenute dai rispettivi soci in Fiorentina Gas s.p.a. e Toscana Gas s.p.a. ;

-          che il capitale della società holding dovrà essere sempre  controllato in via di maggioranza assoluta dagli enti locali e che la holding sarà socio di maggioranza nelle società di distribuzione Fiorentina Gas s.p.a. e Toscana Gas s.p.a.;

-          che peraltro in base al Progetto Industriale Toscano si prevede altresì la partecipazione nella predetta holding dei comuni non soci in Fiorentina Gas e Toscana Gas, ma che hanno affidato l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione alle suddette società tramite concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. N. 164/2000;

-          che ancora in base al Progetto Industriale Toscano, si prevede la possibilità di partecipazione nella predetta holding da parte di Comuni presso i quali il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è espletato da Italgas s.p.a. in esecuzione di concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000;

-          che peraltro il Progetto Industriale Toscano può ritenersi aperto anche ad ulteriori Comuni e società di distribuzione della Regione Toscana, fermo il vincolo per cui la maggioranza assoluta del capitale della società holding dovrà sempre appartenere ad enti locali;

-          che peraltro, con riferimento alle società coinvolte nell'attuazione del Progetto Industriale Toscano, si è dato corso all'obbligo di separazione societaria dell'attività di vendita dall'attività di distribuzione del gas, imposto dall'art. 21 del già ricordato d.lgs. n. 164 del 2000. Infatti, oggi Fiorentina Gas, Toscana Gas ed Italgas espletano esclusivamente il servizio di distribuzione del gas naturale;

-          che, in considerazione di tutto quanto sopra, nel caso di specie sussistono le ragioni di pubblico interesse le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, legittimano l'ente locale a prorogare di un anno (e cioè fino al 31 dicembre 2008) la durata del periodo transitorio: infatti, la compiuta realizzazione del Progetto Industriale Toscano richiederà consistenti tempi tecnici che si estenderanno verosimilmente all'intera durata del periodo transitorio di legge; ed altresì si rende necessario consolidare il nuovo assetto societario che risulterà dall'attuazione del Progetto Industriale Toscano, in vista delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che gli enti locali dovranno indire ai sensi dell'art. 15, comma 6° del d.lgs. n. 164 del 2000;

-          che, peraltro, come ha precisato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'ente locale dispone sempre degli ordinari strumenti per incidere, in caso di inadempienze, sui rapporti di affidamento del servizio in corso;

 

VISTI:

-          l'articolo 15, comma 5° e 7° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;

-          l'articolo 1, comma 69° della legge 23 agosto 2004, n. 239;

-          la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, indirizzata agli enti locali;

 

CONSIDERATO che al settore del gas naturale non si applica l'articolo 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (così il relativo comma 1°);

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole:

 

VISTO il Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

 

DELIBERA

 

1)       di accordare, per le ragioni esposte in motivazione, a Fiorentina Gas s.p.a. la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008, essendo il periodo transitorio di base fissato dalla legge al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004;

 

2)       di dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 69° della legge n. 239 del 2004 e della circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie prot. n. 0002355 del 10 novembre 2004, del diritto di FiorentinaGas s.p.a. a proseguire nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale per ulteriori quattro anni una volta scaduto il periodo transitorio di cui al precedente punto 1., avendo già maturato i requisiti di incremento previsti dall'art. 15, comma 7°, lett. b) e lett. c) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, e sempre che questa interpretazione venga confermata da specifica norma interpretativa;

 

3)       di dare atto che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che la prosecuzione della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale avverrà, da parte di Fiorentina Gas s.p.a., per la durata residua del rapporto, in conformità a quanto indicato in premessa;

 

4)       di incaricare i competenti organi di questa Amministrazione comunale di porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;

 

5)        di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

Infine,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto ;

 

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita :

       4.   Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Pietro Guideri (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..