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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
57 |
del 10
novembre 2005 |
OGGETTO: |
Regolamento comunale per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. |
L'anno duemilacinque, il giorno dieci
del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala della Società Filarmonica
di Gaiole in Chianti.
Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
CONSIGLIERI
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Presenti |
Assenti |
1) PARIGI
Claudio sindaco |
si |
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8) CIONI Alberto |
si |
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2) SAMMICHELI Fabrizio |
si |
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9) NICOMEDI Enio |
si |
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3) CHINI Lorenzo |
si |
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10) SANTINELLI Donatella |
si |
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4) GRONCHI Stefano |
si |
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11) PAGLIANTINI Serena |
si |
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5) PESCINI Michele |
si |
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12) BRUNI Giuliano |
si |
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6) MONTAGNANI Deborah |
si |
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13) SPADA Roberta Nelly |
si |
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7) RENAI Federico |
si |
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Assegnati n. 13
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Presenti
n. 13 |
In carica n. 13
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Assenti
n. 0 |
Risultano altresì presenti, in
qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:
================================.
Risultato che gli intervenuti sono in
numero legale:
-
Presiede il signor PARIGI
Claudio nella sua qualità di sindaco.
-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio
1997, n. 127) il segretario comunale signor
FALERI d.ssa Lorenza.
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i
signori: ………………………………………………………………
Il Presidente dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
PREMESSO CHE :
gli articoli 20, comma 2, e 21, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una
disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di
operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a
cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi;
il medesimo articolo 20, comma 2,
prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare,
assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino
i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano
detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino
periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino
i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li
rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da
altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
sempre ai sensi del citato articolo 20,
comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo
154, comma 1, lettera g);
il parere del Garante per la protezione
dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
l'articolo 20, comma 4, del Codice,
prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata
periodicamente;
VISTE le
restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei
dati a terzi;
RITENUTO di
individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette
operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni
di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari,
oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo
titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO,
altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo
Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione);
CONSIDERATO che
per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il
rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice,
con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite;
all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché
all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni
o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO il
provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30
giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VISTO lo schema
tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in
conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali
in data 21 settembre 2005;
VERIFICATA la
rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non
necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA la
necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito
Internet del Comune;
RILEVATO che il
presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e
pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle
spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;
ACQUISITO, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
parere favorevole:
·
di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare
il Regolamento
comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che si
compone di n. 3 articoli e n. 35 schede, e si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare a
detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale
attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;
3) di dare atto
che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri
favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del
presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
Patrizio Pianigiani (Capo II della legge
7 agosto 1990, n. 241).
Il presente
verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL
PRESIDENTE
F.to Claudio
Parigi
…………………………………………………….
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri ………………………………………….. |
Il Consigliere F.to
Fabrizio Sammicheli …………………………………………. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
1)
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
2)
che la presente deliberazione:
·
E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma
3, del T.U. n. 267/2000);
·
Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data
……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
·
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal …………………………. al …………………………
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
……………………………………………..