COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

                                                                                                                                                                                                              

N. 57  

del  10 novembre 2005

 

OGGETTO:

Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

 

 

 

 

L'anno  duemilacinque, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala della Società Filarmonica di Gaiole in Chianti.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  PARIGI  Claudio     sindaco

 

 

si

 

 

   

8)  CIONI Alberto

 

 

si

 

 

   

2)  SAMMICHELI Fabrizio

 

 

si

 

 

   

9)  NICOMEDI Enio

 

 

si

 

   

3)  CHINI Lorenzo

 

 

si

 

 

 

 

   

10)  SANTINELLI Donatella

 

 

si

 

 

   

4)  GRONCHI Stefano

 

 

si

 

 

   

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

si

 

   

5)  PESCINI Michele

 

 

si

 

 

   

12)  BRUNI Giuliano

 

 

si

 

 

   

6)  MONTAGNANI Deborah

 

 

si

 

 

   

13)  SPADA Roberta Nelly

 

 

si

 

 

   

7)  RENAI Federico

 

 

si

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      13

In carica n.   13

 

Assenti n.        0

 

            Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

================================.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor PARIGI Claudio nella sua qualità di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  ………………………………………………………………

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE :

gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione  dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi  di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

il medesimo articolo 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a)       trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b)       raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c)       verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d)       trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e)       conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

sempre ai sensi del citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";

l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21 settembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per  la sua diffusione;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole:

·        di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

 

DELIBERA

 

1)     di approvare il Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che si compone di n. 3 articoli e n. 35 schede, e si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

2)     di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

 

3)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Patrizio Pianigiani (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..