COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

                                                                                                                                                                                                              

N. 13  

del  30 marzo 2006

 

OGGETTO:

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani: modifica.

 

 

 

L'anno  duemilasei, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  PARIGI  Claudio     sindaco

 

 

si

 

 

   

8)  CIONI Alberto

 

 

 

 

si

   

2)  SAMMICHELI Fabrizio

 

 

si

 

 

   

9)  NICOMEDI Enio

 

 

si

 

   

3)  CHINI Lorenzo

 

 

si

 

 

   

10)  SANTINELLI Donatella

 

 

si

 

   

4)  GRONCHI Stefano

 

 

si

 

 

   

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

 

si

   

5)  PESCINI Michele

 

 

si

 

 

   

12)  BRUNI Giuliano

 

 

si

 

 

   

6)  MONTAGNANI Deborah

 

 

si

 

 

   

13)  SPADA Roberta Nelly

 

 

si

 

 

   

7)  RENAI Federico

 

 

si

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      11

In carica n.   13

 

Assenti n.        2

 

            Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

================================.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor PARIGI Claudio nella sua qualità di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  ………………………………………………………………

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

 

IL SINDACO-PRESIDENTE

 

Evidenzia che la modifica al Regolamento si riferisce ad una diversa classificazione delle categorie per uniformarsi agli altri comuni del Chianti.

Il consigliere Roberta Spada chiede chiarimenti in ordine al limite ISEE di E. 5.500,00.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA l'esposizione del sindaco e gli interventi che ad essa si sono succeduti;

 

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani”;

 

CONSIDERATA la necessità di uniformare la classificazione delle categorie di suddivisione dei locali e delle aree soggette alla tassa a quelle dei comuni del Chianti per una più equa distribuzione della tassa sul territorio chiantigiano;

 

RITENUTA l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani” che sono le seguenti:

-          sostituire integralmente l'articolo 14 con il seguente:

“”Articolo 14 - Classificazione dei locali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

Categoria

Descrizione

A

Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali, scuole, caserme, uffici postali centri sportivi.

B

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, campeggi ed aree attrezzate, aree ricreativo turistiche, distributori carburante.

C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, case riposo.

D

Locali adibiti ad uffici professionali banche, agenzie assicurative turistiche e studi medici.

E

Locali ed aree ad uso artigianale o industriale di commercio al dettaglio di beni non deperibili, negozi abbigliamento, maglieria, mercerie, gioiellerie, tabaccai sanitari, antiquari, elettricisti, cartolerie, parrucchieri, estetisti, fabbri, pelletterie e calzaturifici, falegnamerie, attività edili, rivendite di vino edicole, chioschi, farmacie, cantine (locali destinati alla produzione di vino ed olio, con esclusione dei locali di trasformazione ed invecchiamento).

F

Locali adibiti a bar, panifici, macellerie, alimentari, salumerie, supermercati, fruttivendoli, fiorai.

G

Locali adibiti a ristoranti, trattorie, pizzerie, self service, osterie, paninoteche, wine bar.

H

Locali adibiti ad alberghi, agriturismi, affittacamere, residence.

I

Abitazioni non servite

Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alla ripartizione interna del singolo complesso.””

-          aggiungere in calce all'articolo 24 I seguenti commi:

“”Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 507/93 annualmente il Comune può prevedere agevolazioni per particolari categorie di utenti che presentino una situazione economica nel nucleo familiare entro i limiti stabiliti annualmente. Dette agevolazioni saranno determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti con apposito bando, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessaria per la determinazione dell'ISEE, oltre ad eventuali altre certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità ecc.

Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento, nonché dall'articolo 66 del decreto legislativo 507/93. In tal caso verrà applicata la riduzione più favorevole per il contribuente.””

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1) di approvare le seguenti modifiche da apportare al “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani”:

-          sostituire integralmente l'articolo 14 con il seguente:

“”Articolo 14 - Classificazione dei locali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

Categoria

Descrizione

A

Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sale teatrali, scuole, caserme, uffici postali centri sportivi.

B

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, campeggi ed aree attrezzate, aree ricreativo turistiche, distributori carburante.

C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, case riposo.

D

Locali adibiti ad uffici professionali banche, agenzie assicurative turistiche e studi medici.

E

Locali ed aree ad uso artigianale o industriale di commercio al dettaglio di beni non deperibili, negozi abbigliamento, maglieria, mercerie, gioiellerie, tabaccai sanitari, antiquari, elettricisti, cartolerie, parrucchieri, estetisti, fabbri, pelletterie e calzaturifici, falegnamerie, attività edili, rivendite di vino edicole, chioschi, farmacie, cantine (locali destinati alla produzione di vino ed olio, con esclusione dei locali di trasformazione ed invecchiamento).

F

Locali adibiti a bar, panifici, macellerie, alimentari, salumerie, supermercati, fruttivendoli, fiorai.

G

Locali adibiti a ristoranti, trattorie, pizzerie, self service, osterie, paninoteche, wine bar.

H

Locali adibiti ad alberghi, agriturismi, affittacamere, residence.

I

Abitazioni non servite

Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alla ripartizione interna del singolo complesso.””

-          aggiungere in calce all'articolo 24 I seguenti commi:

“”Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 507/93 annualmente il Comune può prevedere agevolazioni per particolari categorie di utenti che presentino una situazione economica nel nucleo familiare entro i limiti stabiliti annualmente. Dette agevolazioni saranno determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Gli interessati dovranno presentare entro i termini prestabiliti con apposito bando, specifica richiesta corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessaria per la determinazione dell'ISEE, oltre ad eventuali altre certificazioni necessarie per la dimostrazione di particolari condizioni quali presenza di handicap, invalidità ecc.

Le agevolazioni di cui al periodo precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento, nonché dall'articolo 66 del decreto legislativo 507/93. In tal caso verrà applicata la riduzione più favorevole per il contribuente.””

 

2)       di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la signora Cinzia Maestrini (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..