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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
3 |
del 24
gennaio 2006 |
OGGETTO: |
Regolamento di funzionamento del
Centro Gioco Educativo denominato “Ludoteca di San Regolo”: modifiche all'articolo
9. |
L'anno duemilasei, il giorno ventiquattro
del mese di gennaio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione
ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI |
Presenti |
Assenti |
CONSIGLIERI
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Presenti |
Assenti |
1) PARIGI
Claudio sindaco |
si |
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8) CIONI Alberto |
si |
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2) SAMMICHELI Fabrizio |
si |
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9) NICOMEDI Enio |
si |
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3) CHINI Lorenzo |
si |
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10) SANTINELLI Donatella |
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si |
4) GRONCHI Stefano |
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si |
11) PAGLIANTINI Serena |
si |
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5) PESCINI Michele |
si |
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12) BRUNI Giuliano |
si |
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6) MONTAGNANI Deborah |
si |
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13) SPADA Roberta Nelly |
si |
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7) RENAI Federico |
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si |
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Assegnati n. 13
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Presenti
n. 11 |
In carica n. 13
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Assenti
n. 2 |
Risultano altresì presenti, in
qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:
================================.
Risultato che gli intervenuti sono in
numero legale:
-
Presiede il signor PARIGI
Claudio nella sua qualità di sindaco.
-
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio
1997, n. 127) il segretario comunale signor
FALERI d.ssa Lorenza.
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i
signori: …………………………………………………….
Il Presidente dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
IL
SINDACO PRESIDENTE
Illustra l'argomento
precisando che i bambini non in regola con la vaccinazioni potranno essere
ammessi alla ludoteca, ma verrà segnalato il fatto alla U.S.L.
Il consigliere Giuliano Bruni, prendendo la parola, ritiene
che, non essendo obbligatorio andare alla ludoteca, gli interessati potrebbero
iscriversi dopo che siano state eseguite le vaccinazioni. Questo lo ritiene
giusto per la scuola dell'obbligo, ma non per la Ludoteca.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI l'illustrazione del sindaco e gli interventi che ad essa si sono
succeduti;
PREMESSO che:
-
con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 26
settembre 2000, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il Regolamento
di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “LUDOTECA di San
Regolo”;
-
con successiva deliberazione del consiglio comunale n. 14
del 7 aprile 2003 venivano apportate alcune modifiche al regolamento stesso;
CONSIDERATO che l'articolo 9 del
suddetto regolamento al terzo comma recita testualmente:
“”I bambini ammessi dovranno essere esenti da malattie
infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di legge secondo
l'età. All'atto di ammissione dovranno essere prodotti i necessari certificati
di vaccinazione.””;
EVIDENZIATO che il quadro normativo in
materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie è mutato in
virtù del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 che ha modificato l'articolo 47 del
D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 come di seguito riportato:
"”Articolo 47.
1. I direttori delle scuole e i
capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto
dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate
agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la
presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero
di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403,
comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette,
accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale
competente ad emettere la certificazione.”;
2. Nel caso di mancata
presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il
direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque
giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria
locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata
certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola
dell'obbligo o agli esami.
3. E' fatta salva l'eventuale
adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi
dell'art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.".
VISTA la
circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 20 aprile 2000 che aggiorna le
misure sanitarie per l'ammissione nei centri di soggiorno per minori, fornite
con la circolare n. 25 del 24 giugno 1992;
CONSIDERATO che nella
circolare sopra richiamata, in relazione alla vaccinazioni, viene ritenuto di
considerare valide le disposizioni di cui al D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione
ad altre collettività;
VISTA altresì
la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 663 del 20 giugno 2000
“Misure di profilassi per l'ammissione nei centri di soggiorno di vacanza per
minori. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 3432 del 26 aprile 1993 e
recepimento circolare Min. Sanità n. 6 del 20 aprile 2000.”;
VISTA la nota
protocollo 22518 del 26 ottobre 2005 con la quale l'Azienda U.S.L. 7 di Siena
comunicava di essere in attesa di ricevere dalla Regione Toscana le procedure
ufficiali per l'ammissione nelle scuole e comunità infantili di bambini non
vaccinati e che attualmente, essendo le vaccinazioni obbligatorie per legge, è responsabilità
del Direttore dell'Istituto accogliere bambini non vaccinati nella comunità
scolastica;
CONSIDERATO che:
-
il
Centro Gioco Educativo di San Regolo è nato per favorire lo sviluppo del
benessere e della qualità della vita dei minori;
-
che
la realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come
individui sociali attivi, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti
della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e
relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro
potenzialità individuali;
-
che
ogni bambino ha diritto ad un apprendimento costante, alla socialità, all'amicizia
e alla collaborazione con gli altri;
RITENUTO pertanto opportuno, come già
fatto dalla Regione Toscana per i centri di soggiorno di vacanza per minori,
recepire il contenuto della Circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 20
aprile 2000 in merito alla possibilità di considerare valide le disposizioni
contenute nel D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione ad altre
collettività, quale è il Centro Gioco Educativo di San Regolo e, alla luce di
quanto sopra esposto, modificare l'articolo 9 del Regolamento di funzionamento
del centro stesso come segue:
-
sostituire il terzo comma con i
seguenti:
“”Prima dell'inizio
della frequenza dovranno essere presentate le seguenti
certificazioni:
1) certificazione medica, rilasciata dal pediatra o
dal medico curante, attestante che il bambino è esente da malattie infettive e
diffusive e che può frequentare ambienti di comunità;
2) certificazione medica rilasciata dal medico
pediatra della ASL attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni
obbligatorie o che la mancata o incompleta somministrazione della vaccinazioni
è riconducibile alla tutela della salute del bambino. Tale certificazione potrà
essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, accompagnata dall'indicazione
della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la
certificazione.
L'ammissione è
consentita anche in caso di mancata presentazione della certificazione o
dichiarazione di cui al punto 2. In tal caso il Comune, ai sensi del D.P.R.
29/01/1999, n. 355, darà entro cinque giorni notizia alla ASL, per quanto di
competenza, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La famiglia sarà in ogni
caso informata che l'ingiustificata inosservanza dell'obbligo vaccinale può
comportare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.””;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità
tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente
espressi ;
D E L I B E R
A
1) di
recepire, come già fatto dalla Regione Toscana per i centri di soggiorno di
vacanza per minori, il contenuto della Circolare del Ministero della Sanità n.
6 del 20 aprile 2000 in merito alla possibilità di considerare valide le
disposizioni contenute nel D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione ad altre
collettività, quale è il Centro Gioco Educativo di San Regolo;
2) di
modificare l'articolo 9 del Regolamento di funzionamento del Centro Gioco
Educativo denominato “LUDOTECA di San Regolo” come segue:
-
sostituire il terzo comma con i
seguenti:
“”Prima dell'inizio
della frequenza dovranno essere presentate le seguenti
certificazioni:
1) certificazione medica, rilasciata dal pediatra o
dal medico curante, attestante che il bambino è esente da malattie infettive e
diffusive e che può frequentare ambienti di comunità;
2) certificazione medica rilasciata dal medico
pediatra della ASL attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni
obbligatorie o che la mancata o incompleta somministrazione della vaccinazioni
è riconducibile alla tutela della salute del bambino. Tale certificazione potrà
essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, accompagnata dall'indicazione
della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la
certificazione.
L'ammissione è
consentita anche in caso di mancata presentazione della certificazione o
dichiarazione di cui al punto 2. In tal caso il Comune, ai sensi del D.P.R.
29/01/1999, n. 355, darà entro cinque giorni notizia alla ASL, per quanto di
competenza, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La famiglia sarà in ogni
caso informata che l'ingiustificata inosservanza dell'obbligo vaccinale può
comportare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.””;
3) di
dare atto che, conseguentemente, il nuovo “Regolamento di funzionamento del
Centro Gioco Educativo denominato “LUDOTECA di San Regolo” è quello che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di precisare
che sarà richiesta la presentazione della certificazione indicata al punto 1)
del terzo comma del modificato articolo 9 anche ai bambini che risultano già
iscritti al Centro Gioco Educativo per l'anno scolastico in corso;
5) di dare atto
che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi
dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole
riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente
provvedimento.
Di identificare
responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Patrizio
Pianigiani (Capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241).
Il presente
verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL
PRESIDENTE
F.to Claudio
Parigi
…………………………………………………….
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri ………………………………………….. |
Il Consigliere F.to
Fabrizio Sammicheli …………………………………………. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
1)
che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
2)
che la presente deliberazione:
·
E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma
3, del T.U. n. 267/2000);
·
Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data
……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
·
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal …………………………. al …………………………
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
………………………………………………
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì …………………….
Il responsabile del servizio
……………………………………………..