COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

                                                                                                                                                                                                              

N. 3  

del  24 gennaio 2006

 

OGGETTO:

Regolamento di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “Ludoteca di San Regolo”: modifiche all'articolo 9.

 

 

 

L'anno  duemilasei, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

 

   

1)  PARIGI  Claudio     sindaco

 

 

si

 

 

   

8)  CIONI Alberto

 

 

si

 

   

2)  SAMMICHELI Fabrizio

 

 

si

 

 

   

9)  NICOMEDI Enio

 

 

si

 

   

3)  CHINI Lorenzo

 

 

si

 

 

 

 

   

10)  SANTINELLI Donatella

 

 

 

si

   

4)  GRONCHI Stefano

 

 

 

si

 

   

11)  PAGLIANTINI Serena

 

 

si

 

   

5)  PESCINI Michele

 

 

si

 

 

   

12)  BRUNI Giuliano

 

 

si

 

 

   

6)  MONTAGNANI Deborah

 

 

si

 

 

   

13)  SPADA Roberta Nelly

 

 

si

 

 

   

7)  RENAI Federico

 

 

 

si

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati n. 13

 

Presenti n.      11

In carica n.   13

 

Assenti n.        2

 

            Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i signori:

================================.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-          Presiede il signor PARIGI Claudio nella sua qualità di sindaco.

-          Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor  FALERI d.ssa Lorenza.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori:  …………………………………………………….

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

 

IL SINDACO PRESIDENTE

 

Illustra l'argomento precisando che i bambini non in regola con la vaccinazioni potranno essere ammessi alla ludoteca, ma verrà segnalato il fatto alla U.S.L.

 

Il consigliere  Giuliano Bruni, prendendo la parola, ritiene che, non essendo obbligatorio andare alla ludoteca, gli interessati potrebbero iscriversi dopo che siano state eseguite le vaccinazioni. Questo lo ritiene giusto per la scuola dell'obbligo, ma non per la Ludoteca.                                             

    

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITI l'illustrazione del sindaco e gli interventi che ad essa si sono succeduti;

 

PREMESSO che:

-          con deliberazione del consiglio comunale n. 78 del 26 settembre 2000, esecutiva a termini di legge, veniva approvato il Regolamento di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “LUDOTECA di San Regolo”;

-          con successiva deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 7 aprile 2003 venivano apportate alcune modifiche al regolamento stesso;

 

CONSIDERATO che l'articolo 9 del suddetto regolamento al terzo comma recita testualmente:

“”I bambini ammessi dovranno essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di legge secondo l'età. All'atto di ammissione dovranno essere prodotti i necessari certificati di vaccinazione.””;

 

EVIDENZIATO che il quadro normativo in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie è mutato in virtù del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 che ha modificato l'articolo 47 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 come di seguito riportato:

"”Articolo 47.

1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.”;

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.".

 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 20 aprile 2000 che aggiorna le misure sanitarie per l'ammissione nei centri di soggiorno per minori, fornite con la circolare n. 25 del 24 giugno 1992;

 

CONSIDERATO che nella circolare sopra richiamata, in relazione alla vaccinazioni, viene ritenuto di considerare valide le disposizioni di cui al D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione ad altre collettività;

 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 663 del 20 giugno 2000 “Misure di profilassi per l'ammissione nei centri di soggiorno di vacanza per minori. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 3432 del 26 aprile 1993 e recepimento circolare Min. Sanità n. 6 del 20 aprile 2000.”;

 

VISTA la nota protocollo 22518 del 26 ottobre 2005 con la quale l'Azienda U.S.L. 7 di Siena comunicava di essere in attesa di ricevere dalla Regione Toscana le procedure ufficiali per l'ammissione nelle scuole e comunità infantili di bambini non vaccinati e che attualmente, essendo le vaccinazioni obbligatorie per legge, è responsabilità del Direttore dell'Istituto accogliere bambini non vaccinati nella comunità scolastica;

 

CONSIDERATO che:

-          il Centro Gioco Educativo di San Regolo è nato per favorire lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori;

-          che la realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali attivi, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;

-          che ogni bambino ha diritto ad un apprendimento costante, alla socialità, all'amicizia e alla collaborazione con gli altri;

 

RITENUTO pertanto opportuno, come già fatto dalla Regione Toscana per i centri di soggiorno di vacanza per minori, recepire il contenuto della Circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 20 aprile 2000 in merito alla possibilità di considerare valide le disposizioni contenute nel D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione ad altre collettività, quale è il Centro Gioco Educativo di San Regolo e, alla luce di quanto sopra esposto, modificare l'articolo 9 del Regolamento di funzionamento del centro stesso come segue:

-          sostituire il terzo comma con i seguenti:

“”Prima dell'inizio della frequenza  dovranno  essere presentate le seguenti certificazioni:

1) certificazione medica, rilasciata dal pediatra o dal medico curante, attestante che il bambino è esente da malattie infettive e diffusive e che può frequentare ambienti di comunità;

2) certificazione medica rilasciata dal medico pediatra della ASL attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie o che la mancata o incompleta somministrazione della vaccinazioni è riconducibile alla tutela della salute del bambino. Tale certificazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

L'ammissione è consentita anche in caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione di cui al punto 2. In tal caso il Comune, ai sensi del D.P.R. 29/01/1999, n. 355, darà entro cinque giorni notizia alla ASL, per quanto di competenza, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La famiglia sarà in ogni caso informata che l'ingiustificata inosservanza dell'obbligo vaccinale può comportare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.””;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)       di recepire, come già fatto dalla Regione Toscana per i centri di soggiorno di vacanza per minori, il contenuto della Circolare del Ministero della Sanità n. 6 del 20 aprile 2000 in merito alla possibilità di considerare valide le disposizioni contenute nel D.P.R. 355/99 anche ai fini dell'ammissione ad altre collettività, quale è il Centro Gioco Educativo di San Regolo;

 

2)       di modificare l'articolo 9 del Regolamento di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “LUDOTECA di San Regolo” come segue:

-          sostituire il terzo comma con i seguenti:

“”Prima dell'inizio della frequenza  dovranno  essere presentate le seguenti certificazioni:

1) certificazione medica, rilasciata dal pediatra o dal medico curante, attestante che il bambino è esente da malattie infettive e diffusive e che può frequentare ambienti di comunità;

2) certificazione medica rilasciata dal medico pediatra della ASL attestante l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie o che la mancata o incompleta somministrazione della vaccinazioni è riconducibile alla tutela della salute del bambino. Tale certificazione potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

L'ammissione è consentita anche in caso di mancata presentazione della certificazione o dichiarazione di cui al punto 2. In tal caso il Comune, ai sensi del D.P.R. 29/01/1999, n. 355, darà entro cinque giorni notizia alla ASL, per quanto di competenza, dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale. La famiglia sarà in ogni caso informata che l'ingiustificata inosservanza dell'obbligo vaccinale può comportare la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.””;

 

3)       di dare atto che, conseguentemente, il nuovo “Regolamento di funzionamento del Centro Gioco Educativo denominato “LUDOTECA di San Regolo” è quello che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

4)       di precisare che sarà richiesta la presentazione della certificazione indicata al punto 1) del terzo comma del modificato articolo 9 anche ai bambini che risultano già iscritti al Centro Gioco Educativo per l'anno scolastico in corso;

 

5)       di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Patrizio Pianigiani (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

Il Consigliere

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1)     che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

2)     che la presente deliberazione:

·        E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

·        Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

·        E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì …………………….

Il responsabile del servizio

 

……………………………………………..