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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
10 |
del 23
gennaio 2003 |
OGGETTO: |
Aliquote
ICI: conferma per l'anno 2003. |
L'anno duemilatre, il giorno VENTITRE
del mese di GENNAIO alle ore 17,00 convocata nelle forme prescritte dalla
Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta
Comunale presieduta
dal signor |
MORINI PAOLO |
presenti i signori: |
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NANNONI TANIA |
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SAMMICHELI FABRIZIO |
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GIUNTI SIMONE |
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Sono assenti i signori: |
MARSILI LANFRANCO |
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Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.
Il presidente, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'<<Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.)>> ;
VISTI i commi da 48 a 59, dell'articolo
3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra
finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli
articolo 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono
apportate sostanziali modifiche alla disciplina I.C.I. per quanto concerne, in
particolare, l'articolazione della tariffa nonchι il sistema delle riduzioni e
delle detrazioni d'imposta ;
VISTO l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1,
del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 9
maggio 1997, n. 122 ;
RILEVATO che, in sintesi, le norme
sopracitate, concedono la facoltΰ, ai Comuni di :
A)
deliberare l'aliquota in misura non inferiore al 4 per
mille, nι superiore al 7 per mille con la possibilitΰ di diversificare l'aliquota,
entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni
o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati
(articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo
3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 35 del 25 gennaio 2001,
esecutiva a termini di legge, con la quale vennero fissate, per l'anno 2001, in
ossequio alle norme soprarichiamate le seguenti aliquote :
·
prima abitazione il 4,20 per mille ;
·
aliquota ordinaria il 5,50 per mille ;
·
aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate
il 7,00 per mille ;
·
detrazione per abitazione principale £. 200.000= ;
VISTO che, per effetto del combinato
disposto dell'articolo 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei
testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'articolo 3,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la
riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte
con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote ;
ATTESA la propria competenza, in ordine
alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico 18
agosto 2000, n. 267;
RITENUTO, in relazione alla necessitΰ
di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di :
·
reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni
ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto ;
·
assicurare l'equilibrio del bilancio 2003;
di poter confermare, per l'anno 2003,
ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione della
imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonchι le riduzioni e detrazioni d'imposta
nelle misure stabilite per l'anno 2001, con le precisazioni che seguono :
·
4,20 per mille (quattrovirgolaventi) per l'unitΰ immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietΰ indivisa
residenti nel Comune.
Si considera
altresμ abitazione principale, con applicazione della detrazione, quelle
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al II°
grado.
Si considera
altresμ abitazione principale l'unitΰ immobiliare posseduta a titolo di
proprietΰ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
·
5,50 per mille (cinquevirgolacinquanta) l'aliquota
ordinaria.
Gli immobili
concessi in locazione a titolo di abitazione principale usufruiscono dell'aliquota
ordinaria, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto
registrato.
·
7 per mille (sette) per abitazioni tenute a disposizione e
non locate.
·
Misura della detrazione per abitazione principale, in E
104,00 detta detrazione viene elevata a E 200,00, e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta, nei seguenti casi:
-
Pensionato,- di etΰ non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2003 - che viva solo o in coppia, proprietario
della sola abitazione principale, con un reddito pro-capite percepito nell'anno
2002 non superiore a E 7.456,02. Resta inteso che ai fini della determinazione
del reddito θ escluso il reddito dell'unitΰ immobiliare adibita ad abitazione
principale;
-
portatore di handicap (risultante da certificazione
rilasciata dalla USL, ai sensi della legge 104/92 oppure da autocertificazione
effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente
inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2003.
L'immobile
oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie
catastali da A/2 ad A/6), restando escluse tutte le altre categorie.
VISTI i riferimenti degli uffici
comunali ;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli :
·
di regolaritΰ contabile, rilasciato dal ragioniere ;
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio;
VISTO anche l'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;
D E L I B E R
A
1) di confermare
per l'anno 2003 le seguenti aliquote ICI:
·
4,20 per mille (quattrovirgolaventi) per l'unitΰ immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietΰ indivisa
residenti nel Comune.
Si considera altresμ abitazione principale, con applicazione
della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale fino al II° grado.
Si considera
altresμ abitazione principale l'unitΰ immobiliare posseduta a titolo di
proprietΰ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
·
5,50 per mille (cinquevirgolacinquanta) l'aliquota
ordinaria.
Gli immobili
concessi in locazione a titolo di abitazione principale usufruiscono dell'aliquota
ordinaria, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto
registrato.
·
7 per mille (sette) per abitazioni tenute a disposizione e
non locate.
2) Di stabilire
per l'anno 2003 la misura della detrazione per abitazione principale, in E
104,00 detta detrazione viene elevata a E 200,00, e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta, nei seguenti casi:
-
Pensionato,- di etΰ non inferiore a 65 anni alla data del 1 gennaio 2003 - che viva solo o in coppia, proprietario
della sola abitazione principale, con un reddito pro-capite percepito nell'anno
2002 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini
della determinazione del reddito θ escluso il reddito dell'unitΰ immobiliare
adibita ad abitazione principale;
-
portatore di handicap (risultante da certificazione
rilasciata dalla USL, ai sensi della legge 104/92 oppure da autocertificazione
effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente
inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2003.
L'immobile
oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie
catastali da A/2 ad A/6), restando escluse tutte le altre categorie.
3)
dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto
delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarΰ inferiore all'ultimo
gettito annuale realizzato;
4)
di dare atto che sulla proposta della presente
deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18
agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono
allegati all'originale del presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
. (Capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241).
Approvato e
sottoscritto
IL
PRESIDENTE
F.to Paolo
Morini
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
L'assessore F.to Tania
Nannoni
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).
□ E' stata trasmessa, con elenco n.
,
in data
.., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n.
267/2000).
□ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi
10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..