COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

                                                                                       

                                                                                                  

                   

N. 191

del  30 ottobre 2003

 

 

OGGETTO:

Sanatoria edilizia articolo 13 della legge n. 47/1985: determinazione indennitΰ.

 

 

 

 

 

L'anno  duemilatre, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta Comunale presieduta  

dal signor

MORINI PAOLO

presenti i signori:

 

 

NANNONI TANIA

 

 

SAMMICHELI FABRIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono assenti i signori:

MARSILI LANFRANCO

 

 

GIUNTI SIMONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che :

–        l'azienda agricola Rocca di Castagnoli, in qualitΰ di proprietaria dell'immobile ubicato in localitΰ Castagnoli, ha presentato richiesta di concessione in sanatoria di opere eseguite abusivamente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 47/1985 su un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/39 ;

 

–        su tale istanza la Commissione comunale edilizia integrata ha espresso il proprio parere favorevole con decisione assunta nella seduta dell'11 settembre 2003;

 

–        la Regione Toscana con nota informativa del 13 marzo 1992, forniva chiarimenti sulla procedura amministrativa da applicare per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 1497/1939 ;

 

–        la Regione Toscana con l'avvento delle leggi regionali n. 5 del 16 gennaio 1995 e n. 21 del 23 febbraio 1995 ha chiarito che “”i comuni non devono piω richiedere il parere della Giunta Regionale di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 52/79, per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione delle opere eseguite senza autorizzazione paesaggistica ;

 

–        la materia θ regolata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato ed integrato ad opera del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301;

 

–        l'articolo 37 del predetto decreto legislativo al comma 2 stabilisce che “quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivitΰ consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera c), articolo 3 ………(omissis) ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro”;

 

CONSIDERATO che:

debba procedersi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1497/39 le cui funzioni sono state delegate dalla Regione Toscana alle amministrazioni comunali ai sensi della L.R. n. 52/79;

 

l'articolo 15 della legge n. 1497/39 indica che il Ministero dell'educazione nazionale (ora amministrazione comunale) abbia la facoltΰ di far procedere alla demolizione delle opere abusivamente eseguite oppure irrogare una sanzione pecuniaria;

 

tale scelta debba avvenire nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

 

ATTESO che l'intervento abusivo consiste nella realizzazione di opere interne alla Rocca di Castagnoli quali, demolizione e ricostruzione di muri interni, apertura e chiusura di porte e finestre ed apertura di una terrazza a livello tetto;

 

ACCERTATO

che le opere eseguite senza autorizzazione non hanno inciso negativamente sulle caratteristiche paesaggistiche dell'area, senza ledere cosμ l'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche ;

 

che l'espressione del parere favorevole della Commissione comunale edilizia integrata presuppone l'inesistenza di danni ambientali o paesaggistici apportati dalle opere realizzate ;

 

VISTA la relazione dell'ufficio tecnico comunale datata 17 ottobre 2003, dalla  quale si rileva che la sanzione applicabile nel caso specificato debba essere pari a E. 516,00 ;

 

RITENUTO giusto di determinare in E. 516,00 la sanzione pecuniaria da applicare in luogo della demolizione delle opere eseguite senza autorizzazione paesaggistica dall'azienda agricola Rocca di Castagnoli s.r.l.;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)     di applicare, quale sanzione per l'esecuzione delle opere abusive sull'immobile posto in Castagnoli, catastalmente descritto al foglio 65 del Comune di Gaiole in Chianti, mappale 109, di proprietΰ dell'azienda agricola Rocca di Castagnoli s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'importo minimo di cui al comma 3, dell'articolo 37 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, fissato in E. 516,00;

 

2)     di disporre l'emissione di apposita ordinanza per il pagamento della sanzione di cui si tratta, fermo restando che tale determinazione costituisce solo una fase iniziale del procedimento, in quanto l'interessato puς richiedere la costituzione di un collegio di periti per la determinazione dell'indennitΰ (Consiglio di Stato VI sezione 5/08/85 n. 431) ;

 

3)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 de decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor ……………………. (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Morini

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

L'assessore

F.to Tania Nannoni

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione:

o             E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

o             E' stata trasmessa, con elenco n. …………, in data ………………….., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).

 

o             E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

 

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 

-          che la presente deliberazione:

o          E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

o          Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

o          E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

 ……………………………………………..