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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
218 |
del 4 dicembre 2003 |
OGGETTO: |
Realizzazione
di nuovi vigneti in localitΰ Monti in Chianti, proprietΰ Azienda Agricola
Rocca di Montegrossi. |
L'anno duemilatre, il giorno QUATTRO
del mese di DICEMBRE alle ore
15,00 convocata nelle forme
prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita
la Giunta Comunale presieduta
dal signor |
MORINI PAOLO |
presenti i signori: |
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NANNONI TANIA |
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SAMMICHELI FABRIZIO |
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Sono assenti i signori: |
MARSILI LANFRANCO |
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GIUNTI SIMONE |
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Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.
Il presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che Nel
mese di giugno del corrente anno il Responsabile dei servizi per il territorio
ed il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani ten. Dino Zuin, si trovavano in
localitΰ Monti in Chianti ed in particolare nell'area prossima alle localitΰ
S.Marcellino e Fonte Felloni, ove rilevavano l'esistenza di n. 2 nuovi
appezzamenti di terreno, coltivati a vigneto specializzato, catastalmente
identificabili con le particelle 35 - 49 - 62 - 173 e 185 del foglio 127 del
Comune di Gaiole in Chianti;
EVIDENZIATO che il signor Marco
Ricasoli Firidolfi, proprietario dell'Azienda Agricola Rocca di Montegrossi con
sede in Monti in Chianti localitΰ San Marcellino, con nota in data 2 luglio
2003, dopo essere stato messo a conoscenza di quanto sopra rilevato, comunicava
che l'intervento effettuato aveva riguardato l'estirpazione di olivi esistenti
sulle particelle 49 in parte, 35 in parte, 62, 185, 173 in parte, 28 e 32 del
foglio 127 del Comune di Gaiole in Chianti ed il successivo impianto di vigneto
specializzato, sulle particelle 35, 49,
62, 173 e 185 del foglio 127, precisando che nella particella 185 non vi era
nessun muretto e nelle altre particelle i muretti erano di poco conto, tenuto
in considerazione i minimi dislivelli
nel terreno;
VISTE l'autorizzazione alla
estirpazione oliveti n. 38152/1998 e l'autorizzazione al reimpianto di vigneti
con trasferimento del diritto di reimpianto n. 26250 del 27 maggio 1999,
rilasciate entrambe dall'Ufficio Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale
di Siena;
ATTESO che, dal suddetto sopralluogo θ
emerso che i lavori sulla particella 185 hanno determinato variazioni sensibili
dell'ambiente soprattutto in corrispondenza
della strada vicinale di Casa Vecchia e del tratto iniziale del fosso di
Fonte Felloni. La realizzazione del vigneto sulle particelle 35, 49, 62 e 173
ha comportato l'esecuzione di opere di sbancamento che, soprattutto nella parte finale della particella 173 (a
confine con le particelle 55 - 171 ecc), hanno raggiunto altezze consistenti e
comunque di notevole impatto. Inoltre la realizzazione di tale vigneto ha
determinato la formazione di grossi accumuli di materiale roccioso anche sulla
particella limitrofa 132, destinata a bosco;
ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento,
non θ sottoposta al vincolo paesaggistico, di cui alla ex Legge 1497/1939, ma
sui terreni grava il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267.
Inoltre il sito θ nei paraggi della Chiesa romanica di S. Marcellino,
notificata ai sensi della ex legge 1089/1939;
VISTA la relazione del responsabile dei
servizi per il territorio, datata 29 novembre 2003, dalla quale si rileva che:
-
l'intervento
ha riguardato un'area di circa Ha. 4.00.00 di terreno in gran parte tenuto ad
olivi, con movimentazione di terreno ed esecuzione di scavi superiori, in
alcune zone a mt. 2,00 (parte finale particella 173);
-
l'intervento
ha determinato, anche, l'occupazione di terreni tenuti a bosco (porzione della
particella 132) con materiale roccioso,
per un'altezza superiore a mt. 2,00;
-
nessuna
richiesta di autorizzazione nι denuncia di inizio attivitΰ θ mai stata inviata, nι richiesta a questo Ente;
-
il
Regolamento Edilizio attualmente
vigente (art.11) prevede per questo tipo di intervento la richiesta di
autorizzazione edilizia;
-
l'area
interessata dall'intervento θ classificata nel PRG vigente, come zona E
Agricola;
-
lo
stato d'avanzamento dei lavori
(impianto giΰ eseguito) non consente, soprattutto per motivi di natura
economica, la rimessa in pristino dell'area, anche se l'introduzione di questo
tipo di coltura, nel modo in cui θ stata attuata, senza dubbio, determina un
impatto ambientale negativo;
ATTESO che, sempre con la medesima
relazione, il responsabile dei servizi per il territorio ritiene che possa
ricorrere il caso di cui all'articolo 37, comma 2 e seguenti del decreto
legislativo 27 dicembre 2002 e quindi si possa procedere al rilascio dell'atto
autorizzativo in sanatoria delle opere abusivamente eseguite previo pagamento
della sanzione pecuniaria minima di E. 516,00;
RITENUTO, per
le ragioni espresse nella relazione tecnica, corretto il rilascio della
concessione a sanatoria, previo pagamento della somma di E. 516,00, a titolo di
oblazione;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON
VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;
D E L I B E R
A
1) di approvare
la relazione dell'ufficio tecnico comunale, datata 29 novembre 2003, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di procedere a
far presentare agli interessati la richiesta di concessione a sanatoria, onde
poter procedere al rilascio dell'atto autorizzativo in sanatoria delle opere
abusivamente eseguite;
3) di procedere
anche, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, all'applicazione della oblazione di E.
516,00 per il rilascio della concessione edilizia a sanatoria;
4) di disporre l'emissione
di apposita ordinanza per il pagamento della sanzione di cui si tratta, fermo
restando che tale determinazione costituisce solo una fase iniziale del
procedimento, in quanto l'intervento puς richiedere la costituzione di un
collegio di periti per la determinazione dell'indennitΰ (Consiglio di Stato VI
sezione 5/08/85 n. 431) ;
5) di dare atto
che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri
favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del
presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
. (Capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241).
Approvato e
sottoscritto
IL
PRESIDENTE
F.to Paolo
Morini
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
L'assessore F.to Tania
Nannoni
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
o
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U.
n. 267/2000).
o
E' stata trasmessa, con elenco n.
, in data
..,
ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).
o
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
o
E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
o
Ha acquistato efficacia il giorno
.., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n.
.., in data
., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
o
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..