COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

                                                                                       

                                                                                                  

 

                   

N. 75

del  8 maggio 2003

 

 

OGGETTO:

Lottizzazione “Cavalchino”: modifica convenzione urbanistica.

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilatre, il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 15,30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta Comunale presieduta  

dal signor

MORINI PAOLO

presenti i signori:

 

 

NANNONI TANIA

 

 

SAMMICHELI FABRIZIO

 

 

MARSILI LANFRANCO

 

 

 

 

 

 

Sono assenti i signori:

GIUNTI SIMONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che in data 31 marzo 1980, con deliberazione n. 50, il consiglio comunale approvava il piano di lottizzazione in localitΰ Cavalchino, che, con deliberazione n. 8196 riceveva l'approvazione della Giunta Regionale Toscana;

 

ATTESO che l'attuazione della lottizzazione θ avvenuta in conformitΰ delle norme contenute nella convenzione stipulata allo scopo in data 19 maggio 1982, rogito notaio dott. Magi, repertorio 3968, registrata a Siena l'8 luglio 1982 al n. 3242, sulla base del progetto esecutivo approvato dal consiglio comunale nella seduta del 15 settembre 1981, con deliberazione n. 121 ed ha riguardato, in due momenti successivi, prima i lotti 1, 2, 6 e 7 e, poi, i lotti 4, 5, 8 e 9;

 

VISTO che in data 22 settembre 1999 il consiglio comunale, con propria deliberazione n. 79, approvava la bozza di convenzione ed il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ultimo comparto, della lottizzazione in questione, relativa ai lotti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, redatto dall'architetto Cinzia Lamoretti;

 

EVIDENZIATO che in data 27 agosto 2002, con proprio atto n. 59, il consiglio comunale approvava la variante alla perimetrazione dei lotti ed alle tipologie edilizie del piano di lottizzazione di Cavalchino di proprietΰ del Progetto Gaiole s.r.l., ivi compresa la bozza di convenzione urbanistica.

 

CONSIDERATO che, su richiesta della societΰ lottizzante, si renderebbe necessario procedere ad alcune modifiche “non sostanziali” della predetta convenzione, approvata con delibera 59/2002, riguardanti, in particolare, gli articoli 3 e 9, e consistenti:

-          nella sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

“”A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno prestare apposita fideiussione assicurativa per un importo pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria (prima e seconda fase), determinato sulla base del computo metrico estimativo allegato, predisposto dal lottizzante ed accettato dall'amministrazione comunale, aumentato del 20% e quindi in totale 244.864,68 (204.053,90 + 20%).””;

-          nella sostituzione dell'articolo 9 con il seguente:

“”I lottizzanti si impegnano a pagare la quota per le opere di urbanizzazione secondaria, al momento pari ad E. 18,30 a metro cubo edificabile, per cui avendo un totale edificabile di mc. 12.493 si ha un importo totale di E. 228.621,90.   I lottizzanti si impegnano, altresμ, al pagamento della percentuale sul costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale toscana n. 52/1999, secondo quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 23 del 29 marzo 2000.

Il pagamento del suindicato importo sarΰ effettuato anche mediante rateizzazione con le modalitΰ previste dalla legge regionale 52/1999.

Tali importi sono da ritenersi di massima in quanto le tariffe da applicare saranno quelle in vigore al momento del ritiro delle concessioni edilizie e quindi soggette a eventuale conguaglio.””;

 

VISTA la relazione del 5 maggio 2003, con cui il responsabile dei servizi per il territorio, ritenendo che tali modifiche garantiscano maggiormente questa amministrazione comunale, esprime il proprio parere favorevole circa il loro inserimento nella convenzione urbanistica da sottoscrivere;

 

ATTESA la propria competenza a mente dell'articolo 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di modifiche “non sostanziali”;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio ;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)     trattandosi di interventi “non sostanziali”, di modificare la convenzione urbanistica, approvata dal consiglio comunale con proprio atto n. 59 in data 27 agosto 2002, relativa alla “lottizzazione di Cavalchino”, come segue:

-          sostituire l'articolo 3 con il seguente:

“”A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno prestare apposita fideiussione assicurativa per un importo pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria (prima e seconda fase), determinato sulla base del computo metrico estimativo allegato, predisposto dal lottizzante ed accettato dall'amministrazione comunale, aumentato del 20% e quindi in totale 244.864,68 (204.053,90 + 20%).””;

-          sostituire l'articolo 9 con il seguente:

 “”I lottizzanti si impegnano a pagare la quota per le opere di urbanizzazione secondaria, al momento pari ad E. 18,30 a metro cubo edificabile, per cui avendo un totale edificabile di mc. 12.493 si ha un importo totale di E. 228.621,90.   I lottizzanti si impegnano, altresμ, al pagamento della percentuale sul costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale toscana n. 52/1999, secondo quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. 23 del 29 marzo 2000.

Il pagamento del suindicato importo sarΰ effettuato anche mediante rateizzazione con le modalitΰ previste dalla legge regionale 52/1999.

Tali importi sono da ritenersi di massima in quanto le tariffe da applicare saranno quelle in vigore al momento del ritiro delle concessioni edilizie e quindi soggette a eventuale conguaglio.””;

 

2)     di dare atto che la “convenzione urbanistica” definitiva θ quella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

3)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor ……………………. (Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Morini

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

L'assessore

F.to Tania Nannoni

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione:

o             E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

o             E' stata trasmessa, con elenco n. …………, in data ………………….., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).

 

o             E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

 

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 

-          che la presente deliberazione:

o          E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

o          Ha acquistato efficacia il giorno ……………………….., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ………….., in data ……………………., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);

o          E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

 ……………………………………………..