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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
75 |
del 8 maggio 2003 |
OGGETTO: |
Lottizzazione
Cavalchino: modifica convenzione urbanistica. |
L'anno duemilatre, il giorno OTTO
del mese di MAGGIO alle ore 15,30 convocata nelle forme prescritte dalla
Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta
Comunale presieduta
dal signor |
MORINI PAOLO |
presenti i signori: |
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NANNONI TANIA |
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SAMMICHELI FABRIZIO |
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MARSILI LANFRANCO |
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Sono assenti i signori: |
GIUNTI SIMONE |
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Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.
Il presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO
che in data 31 marzo 1980, con deliberazione n. 50, il consiglio comunale
approvava il piano di lottizzazione in localitΰ Cavalchino, che, con
deliberazione n. 8196 riceveva l'approvazione della Giunta Regionale Toscana;
ATTESO
che l'attuazione della lottizzazione θ avvenuta in conformitΰ delle norme
contenute nella convenzione stipulata allo scopo in data 19 maggio 1982, rogito
notaio dott. Magi, repertorio 3968, registrata a Siena l'8 luglio 1982 al n.
3242, sulla base del progetto esecutivo approvato dal consiglio comunale nella
seduta del 15 settembre 1981, con deliberazione n. 121 ed ha riguardato, in due
momenti successivi, prima i lotti 1, 2, 6 e 7 e, poi, i lotti 4, 5, 8 e 9;
VISTO
che in data 22 settembre 1999 il consiglio comunale, con propria deliberazione
n. 79, approvava la bozza di convenzione ed il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione, ultimo comparto, della lottizzazione in questione, relativa ai
lotti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, redatto dall'architetto Cinzia
Lamoretti;
EVIDENZIATO
che in data 27 agosto 2002, con proprio atto n. 59, il consiglio comunale
approvava la variante alla perimetrazione dei lotti ed alle tipologie edilizie
del piano di lottizzazione di Cavalchino di proprietΰ del Progetto Gaiole
s.r.l., ivi compresa la bozza di convenzione urbanistica.
CONSIDERATO
che, su richiesta della societΰ lottizzante, si renderebbe necessario procedere
ad alcune modifiche non sostanziali della predetta convenzione, approvata con
delibera 59/2002, riguardanti, in particolare, gli articoli 3 e 9, e
consistenti:
-
nella sostituzione dell'articolo 3 con
il seguente:
A garanzia della corretta esecuzione
delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno prestare apposita
fideiussione assicurativa per un importo pari al costo presunto delle opere di
urbanizzazione primaria (prima e seconda fase), determinato sulla base del
computo metrico estimativo allegato, predisposto dal lottizzante ed accettato
dall'amministrazione comunale, aumentato del 20% e quindi in totale 244.864,68
(204.053,90 + 20%).;
-
nella sostituzione dell'articolo 9 con
il seguente:
I lottizzanti si impegnano a pagare la quota per le opere
di urbanizzazione secondaria, al momento pari ad E. 18,30 a metro cubo
edificabile, per cui avendo un totale edificabile di mc. 12.493 si ha un
importo totale di E. 228.621,90. I
lottizzanti si impegnano, altresμ, al pagamento della percentuale sul costo di
costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale
toscana n. 52/1999, secondo quanto previsto dalla delibera del consiglio
comunale n. 23 del 29 marzo 2000.
Il pagamento del suindicato importo
sarΰ effettuato anche mediante rateizzazione con le modalitΰ previste dalla
legge regionale 52/1999.
Tali importi sono da ritenersi di
massima in quanto le tariffe da applicare saranno quelle in vigore al momento
del ritiro delle concessioni edilizie e quindi soggette a eventuale
conguaglio.;
VISTA
la relazione del 5 maggio 2003, con cui il responsabile dei servizi per il
territorio, ritenendo che tali modifiche garantiscano maggiormente questa
amministrazione comunale, esprime il proprio parere favorevole circa il loro
inserimento nella convenzione urbanistica da sottoscrivere;
ATTESA la propria competenza a mente
dell'articolo 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di
modifiche non sostanziali;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente
espressi ;
D E L I B E R
A
1)
trattandosi di interventi non sostanziali, di
modificare la convenzione urbanistica, approvata dal consiglio comunale con
proprio atto n. 59 in data 27 agosto 2002, relativa alla lottizzazione di
Cavalchino, come segue:
-
sostituire l'articolo 3 con il
seguente:
A garanzia della corretta esecuzione
delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno prestare apposita
fideiussione assicurativa per un importo pari al costo presunto delle opere di
urbanizzazione primaria (prima e seconda fase), determinato sulla base del
computo metrico estimativo allegato, predisposto dal lottizzante ed accettato
dall'amministrazione comunale, aumentato del 20% e quindi in totale 244.864,68
(204.053,90 + 20%).;
-
sostituire l'articolo 9 con il
seguente:
I lottizzanti si
impegnano a pagare la quota per le opere di urbanizzazione secondaria, al
momento pari ad E. 18,30 a metro cubo edificabile, per cui avendo un totale
edificabile di mc. 12.493 si ha un importo totale di E. 228.621,90. I lottizzanti si impegnano, altresμ, al
pagamento della percentuale sul costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo
26 della legge regionale toscana n. 52/1999, secondo quanto previsto dalla
delibera del consiglio comunale n. 23 del 29 marzo 2000.
Il pagamento del suindicato importo
sarΰ effettuato anche mediante rateizzazione con le modalitΰ previste dalla
legge regionale 52/1999.
Tali importi sono da ritenersi di
massima in quanto le tariffe da applicare saranno quelle in vigore al momento
del ritiro delle concessioni edilizie e quindi soggette a eventuale
conguaglio.;
2)
di dare atto che la convenzione urbanistica definitiva θ
quella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3)
di dare atto che sulla proposta della presente
deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa
che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
. (Capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241).
Approvato e
sottoscritto
IL
PRESIDENTE
F.to Paolo
Morini
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
L'assessore F.to Tania
Nannoni
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
o
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma
1, del T.U. n. 267/2000).
o
E' stata trasmessa, con elenco n.
, in data
..,
ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).
o
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
o
E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
o
Ha acquistato efficacia il giorno
.., avendo il
Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n.
.., in data
., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
o
E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto
dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..