COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

                                                                                       

                                                                                                  

 

                   

N. 120

del  1 luglio 2004

 

 

OGGETTO:

Agenzie d'affari (articoli 115, 116 del T.U.L.P.S.): deposito cauzionale.

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaquattro, il giorno PRIMO del mese di LUGLIO alle ore 15,30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta Comunale presieduta  

dal signor

PARIGI CLAUDIO

presenti i signori:

 

 

SAMMICHELI FABRIZIO

 

 

GRONCHI STEFANO

 

 

PESCINI MICHELE

 

 

 

 

 

 

Sono assenti i signori:

CHINI LORENZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo n. 112/98 che all'articolo 163, comma 2 lettera d) prevede che sono trasferiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

 

RILEVATO che la materia di cui si tratta θ disciplinata dal R.D. 18 giungo 1931, n. 773 che all'articolo 116 stabilisce quanto di seguito riportato:

“Il Questore (ora Sindaco), sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (ora Camera di Commercio), puς subordinare il rilascio della licenza di agenzia d'affari al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione θ a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui θ subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato ......”;

 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 che garantisce la riscossione delle sanzioni amministrative attraverso il procedimento ordinanza-ingiunzione e, in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato, con l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge citata;

 

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 relativo alla semplificazione dei procedimenti inerenti lo svolgimento di attivitΰ disciplinate dal T.U.L.P.S. che ha modificato l'articolo 11 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come segue: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia giΰ stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivitΰ da svolgersi per un tempo determinato.....”;

 

CONSIDERATO che:

-          il citato D.P.R. 331/01, attribuendo alle licenze (ora D.I.A.) di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S., carattere permanente, rende anacronistico il valore del deposito cauzionale di £. 2.000.000 versato, fino al 2001, alla Questura al momento della presentazione della domanda, per l'assolvimento di eventuali sanzioni amministrative;

-          risulta inopportuno prevedere tale deposito cauzionale in maniera tale da poter assolvere a tempo indeterminato ad eventuali sanzioni, in quanto ciς penalizzerebbe l'imprenditore e conseguentemente l'apertura di nuove attivitΰ;

-          la legge 689/81 ha previsto le modalitΰ con le quali l'Autoritΰ competente  puς procedere alla riscossione coattiva, in caso di sanzioni amministrative, per inosservanza delle obbligazioni inerenti l'esercizio e le condizioni cui θ subordinata la licenza;

 

VISTO il parere favorevole espresso con nota protocollo n. 11451 del 9 giugno 2004 dalla Camera di Commercio di Siena, ai sensi dell'articolo 116 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 ;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)       di non subordinare l'esercizio dell'attivitΰ di agenzie d'affari, di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), per quanto esposto in premessa, al preventivo deposito cauzionale previsto dall'articolo 116 del citato R.D;

 

2)       di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione θ stato acquisito ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267 il parere favorevole riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Pietro Guideri

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to  Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

L'assessore

F.to  Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione:

    E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

  E' stata trasmessa, con elenco n. …………, in data ………………….., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).

 

  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

 

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 

-          che la presente deliberazione:

  E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

 

  E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

 ……………………………………………..