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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
186 |
del 18 novembre 2004 |
OGGETTO: |
Manutenzione straordinaria del manto
bituminoso della strada comunale n. 9 che dal bivio di Lecchi in Chianti
giunge alla frazione di San Sano: autorizzazione subappalto. |
L'anno duemilaquattro, il giorno DICIOTTO
del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 convocata nelle forme prescritte dalla
Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta
Comunale presieduta
dal signor |
SAMMICHELI FABRIZIO |
presenti i signori: |
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CHINI LORENZO |
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GRONCHI STEFANO |
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PESCINI MICHELE |
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Sono assenti i signori: |
PARIGI CLAUDIO |
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Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.
Il presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO che in data 5 novembre 2004,
con determinazione n. 409/04/ST, il capo settore dei servizi per il territorio
provvedeva all'affidamento alla S.P.A. Valdarno lavori e forniture con sede in
Scandicci, i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale che dal
bivio di Lecchi in Chianti giunge alla frazione di San Sano, per l'importo di E.
94.431,28;
VISTA la domanda dell'11 novembre 2004
della S.P.A. Valdarno lavori e forniture con cui chiede di poter affidare in
subappalto i lavori di ripristini stradali per un importo totale presunto di E.
28.000,00 alla ditta Bitume s.r.l. con sede in Scandicci;
VISTO l'articolo 141 del Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, approvato con D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554;
CONSIDERATO che l'importo dei lavori
per cui si chiede il subappalto θ inferiore al limite quantitativo di cui all'articolo
18, comma 3 n.1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, modificato dal D.P.R.
34/2000;
RITENUTO che possa essere concessa l'autorizzazione
al subappalto dei lavori di ripristini stradali alla ditta Bitume s.r.l. con
sede in Scandicci, a condizione che la medesima abbia i requisiti di cui al
terzo comma dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55, ed in
particolare:
·
che segua in proprio le opere ed i lavori compresi nel
contratto, che non puς essere ceduto a pena di nullitΰ;
·
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
·
che nel momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del terzo comma dell'articolo 18 della legge 55/90;
·
che sia iscritta alla Camera di Commercio;
·
che non sussista nei confronti dell'impresa subappaltatrice
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n° 55 e successive
modificazioni ed integrazioni;
·
non sussistano, ai sensi dell'articolo 18, comma nono, della
Legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impresa
affidataria del subappalto forme di controllo e di collegamento a norma dell'articolo
2359 del Codice Civile;
RILEVATA l'opportunitΰ di prescrivere
che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere debbano essere indicati anche
i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonchι i dati di cui al numero
3 del terzo comma della legge 55/90;
VISTA la relazione del tecnico
comunale, datata 17 novembre 2004;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli :
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio ;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ;
CON VOTI UNANIMI, legalmente
espressi ;
1)
di autorizzare
la S.P.A. Valdarno lavori e forniture
con sede in Scandicci a subappaltare alla Bitume s.r.l. con sede in Scandicci, i lavori di ripristini
stradali, per l'importo presunto di E.
28.000,00, relativi ai lavori di
manutenzione straordinaria della strada comunale che dal bivio di Lecchi
in Chianti giunge alla frazione di San Sano, sempre che dell'operato del
subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'articolo
1228 del Codice Civile, ed a condizione che:
·
la ditta segua in proprio le opere ed i lavori compresi nel
contratto, che non puς essere ceduto a pena di nullitΰ;
·
l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
·
nel momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numeo 4) del terzo
comma dell'articolo 18 della legge 55/90;
·
sia iscritta alla Camera di Commercio;
·
non sussista nei confronti dell'impresa subappaltatrice
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n° 55 e successive
modificazioni ed integrazioni;
·
non sussistano, ai sensi dell'articolo 18, comma nono, della
Legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impresa
affidataria del subappalto forme di controllo e di collegamento a norma dell'articolo
2359 del Codice Civile;
2)
di dare atto che l'appaltatore dovrΰ, almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni, provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'ufficio
tecnico comunale;
3)
di prescrivere che nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere debbano essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici nonchι i dati di cui al numero 3 del terzo comma della legge
55/90;
4)
di dare atto che sulla proposta della presente
deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa
che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.
Di
identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor
Pietro Guideri
(Capo
II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e
sottoscritto
IL
PRESIDENTE
F.to Fabrizio
Sammicheli
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
L'assessore F.to Lorenzo
Chini
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).
□ E' stata trasmessa, con elenco n.
,
in data
.., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n.
267/2000).
□ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi
10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..