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COMUNE DI GAIOLE IN
CHIANTI
Provincia di Siena
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COPIA
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N.
18 |
del 17 febbraio 2005 |
OGGETTO: |
Aggiornamento oneri di
urbanizzazione. |
L'anno duemilacinque, il giorno DICIASSETTE
del mese di FEBBRAIO alle ore 17,30 convocata nelle forme prescritte dalla
Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta
Comunale presieduta
dal signor |
PARIGI CLAUDIO |
presenti i signori: |
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SAMMICHELI FABRIZIO |
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CHINI LORENZO |
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GRONCHI STEFANO |
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PESCINI MICHELE |
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Sono assenti i signori: |
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Partecipa con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a),
della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.
Il presidente, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
PREMESSO che:
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in
data 14 ottobre 1999 il Consiglio Regionale, con proprio atto n. 52, fissava
tra l'altro nuove norme e costi medi di riferimento per il calcolo degli oneri
di urbanizzazione;
-
la
scelta operata dagli Uffici Tecnici dei 4 Comune del Chianti Senese fu quella
di proporre l'applicazione dei nuovi oneri applicando alla lettera i disposti della legge regionale n. 52/99, senza
sfruttare quindi la possibilitΰ di aumentare sino al 70% i prezzi medi
regionali che la legge prevede (articolo 26, comma 2° della legge regionale n.
52/99), in quanto gli stessi prezzi medi regionali venivano ritenuti congrui ed
equi;
-
in
data 3 gennaio 2005 la legge regionale n.1, negli allegati A/B/C/D, ribadiva in
pratica i parametri fissati dalla legge regionale n. 71/1999, fatta eccezione
per il costo di costruzione (Tabella D) in cui vengono riveste le percentuali,
accorpando al 5% le vecchie aliquote del 3%;
-
per
quanto concerne l'adeguamento del costo di costruzione occorre precisare che il
D.M. 20 giugno 1990 fissava in £. 250.000 il costo unitario dell'edilizia
economica e popolare, mentre la legge 24 dicembre 1993 n. 537, all'articolo 7,
prevedeva che tale onere venisse aggiornato ogni quinquennio dai Comuni, in
conformitΰ alle relative disposizioni regionali
..;
-
la
legge regionale n. 1/05, all'articolo 121, conferma la determinazione quinquennale del costo di costruzione da
parte della Giunta Regionale (comma 1), stabilendo altresμ (comma 3) che nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo θ adeguato annualmente ed autonomamente,
in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'I.S.T.A.T.;
CONSIDERATO che non si sono avuti
aggiornamenti dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
RITENUTO che sia possibile incrementare
il costo, individuato dal D.M. 20 giugno 1990 in £. 250.000, della percentuale
di variazione ISTAT, dal gennaio 1994 a dicembre 2004 (23,20%);
ACCERTATO che in base al suddetto
incremento ISTAT il nuovo costo di costruzione di riferimento per l'anno 2005 dovrebbe
essere pari a £. 308.000, e quindi ad E. 159,06;
RILEVATA, quindi, l'opportunitΰ di
approvare il nuovo costo di costruzione di riferimento per l'anno 2005 nella
misura come sopra determinata;
RILEVATA
anche l'opportunitΰ di provvedere all'approvazione delle nuove tabelle relative
alla Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria;
ATTESA altresμ la propria competenza a
mente dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole:
·
di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del
servizio;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI, legalmente
espressi ;
D E L I B E R
A
1) di
approvare il nuovo costo di costruzione di riferimento per l'anno 2005
determinato, in base alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, nella misura di E. 159,06;
2) di
approvare, altresμ, le nuove tabelle relative alla Determinazione dell'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
sulla base della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41, aggiornata con
deliberazioni del Consiglio Regionale n. 35 del 21 gennaio 1986, n. 139, del 26
aprile 1988 e n. 94 del 7 marzo 1989, dalla legge regionale 16 dicembre 1993,
n. 94, dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, dalla legge regionale 22
dicembre 1999 n. 71 e dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, che si
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di
dare atto che sulla proposta della presente deliberazione θ stato acquisito ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il parere
favorevole riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente
provvedimento.
Di identificare
responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor Pietro Guideri
(Capo
II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e
sottoscritto
IL
PRESIDENTE
F.to Claudio
Parigi
.
Il Segretario Comunale F.to Lorenza
Faleri
.. |
L'assessore F.to
Fabrizio Sammicheli
. |
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).
□ E' stata trasmessa, con elenco n.
,
in data
.., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n.
267/2000).
□ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
Il
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
-
che la presente deliberazione:
□ E' divenuta esecutiva il giorno
..:
decorsi
10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
□ E' stata affissa all'albo pretorio
comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal
. al
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
E' copia
conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lμ
.
Il responsabile del servizio
..